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Accolto il ricorso di Cava Fusi S.r.l. per la destinazione d'uso dei terreni dopo la cessazione dell'attività di cava


Pubblicato il: 5/20/2024

Nel contenzioso, la società Cava Fusi S.r.l. è affiancata dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Giovanni Corbyons; Regione Lombardia è assistita dall'avvocato Viviana Fidani; Provincia di Varese è difesa dall'avvocato Daniele Albertini.

Con ricorso numero di registro generale 3498 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lombardia, la Società Cava Fusi S.r.l. (di seguito anche la Società) aveva chiesto l’annullamento: a) del decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti della Regione, di pronuncia di compatibilità ambientale, del progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. g3 del vigente piano cave della Provincia di Varese sito nel Comune di Uboldo; b) del parere della Provincia di Varese del 3 maggio 2011, prot. 161; c) dell’autorizzazione all’escavazione della provincia di Varese 23 marzo 2012, n. 1170 prot. 26801/9.5/9 (atto impugnato, come quello a seguire, coi motivi aggiunti); d) dell’atto ex art. 11 1.r. 14/1998 della Provincia di Varese del 19 settembre 2011 prot. 82737.

A sostegno del ricorso la Società aveva dedotto, tra l’altro, che la manutenzione delle strade provinciali non poteva non competere all’ente proprietario non costituendo un onere imputabile ad un soggetto privato. Con il gravame integrativo la Società, pur evidenziato “il carattere di presupposizione necessaria” rispetto al previo Decreto di Compatibilità Ambientale, con conseguente automatico suo travolgimento in caso di annullamento di quest’ultimo, ha riproposto le censure già precedentemente articolate ed ha ulteriormente dedotto, in via subordinata, la illegittimità per vizi propri dell’Autorizzazione Escavatoria “in relazione all’intento di addossare alla ricorrente la manutenzione con ciclicità triennale di un tratto di strada provinciale”.

Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione IV) ha così deciso il gravame al suo esame: - ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti; - ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 3.500,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti).

Avverso tale pronuncia la Società ha interposto l’appello in trattazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4847/2018), lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie i ricorsi di primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati. Spese del doppio grado compensate.