Onda Più ottiene l'annullamento della delibera ARERA sui requisiti degli utenti del dispacciamento
Pubblicato il: 5/2/2024
Onda Più, A.r.t.e. e Koslight Service sono state assistite da Claudio Guccione e Maria Ferrante di P&I-studio legale Guccione e associati. Terna è affiancata dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Daniele Carria e Mario Percuoco.
Con la sentenza n. 3915 del 29 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato da Onda Più, con gli interventi ad adiuvandum di A.r.t.e. e Koslight Service contro Arera e Terna per la riforma della sentenza del Tar Lombardia n. 2217/2023.
Con il ricorso al Tar originario era stata impugnata la delibera Arera n.398/2021 nella parte in cui, nel modificare il Codice di rete, aveva introdotto alcuni nuovi requisiti per gli utenti del dispacciamento. Tra questi: che questi ultimi non fossero stati titolari di un contratto di dispacciamento risolto per inadempimento; non fossero inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna non assistite dalle garanzie prestate, anche a seguito della relativa escussione; non avessero amministratori in comune con società inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna o con società che siano state titolari di un contratto di dispacciamento con Terna risolto per inadempimento; non si trovassero in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (anche in continuità aziendale) e non si trovassero in uno stato di crisi d’impresa o di insolvenza prodromici alla dichiarazione di una delle predette condizioni. Tali requisiti, inoltre, devono essere posseduti anche dalle società controllate o controllanti della società richiedente la sottoscrizione del contratto di dispacciamento, nonché dalle società sottoposte al medesimo controllo della società richiedente.
La finalità dichiarata dalla delibera a giustificare l’introduzione delle modifiche era quella di evitare che, a seguito della risoluzione di un contratto di dispacciamento, gli stessi soci/amministratori della società cui è stato risolto il contratto e che hanno lasciato crediti insoluti possano costituire una nuova società e richiedere la sottoscrizione di un nuovo contratto di dispacciamento.
Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, ha ritenuto, per quanto riguarda in particolare la più rilevante delle censure mosse dagli appellanti, concernente il requisito del non avere amministratori in comune con società inadempienti, che l’effetto che si produce è quello di una presunzione assoluta di frode alle regole che precludono la stipula del contratto di dispacciamento che, per la sua rigidità e assolutezza, non trova adeguata giustificazione alla luce della suddetta finalità.
Più in generale, le censure prospettate dall’appellante anche sugli altri requisiti (ii. e iii.) introdotti dalla delibera sono state condivise dal Consiglio di Stato che ha difatti acclarato la violazione del principio di proporzionalità. Il punto 4 della delibera n.398, con riguardo alla situazione di concordato preventivo in continuità aziendale era già venuto meno per effetto del ricorso, presentato anch’esso da Claudio Guccione e Maria Ferrante in difesa di Energ.it, che aveva condotto alla sentenza di accoglimento del TAR Lombardia n. 2019/2022, passata in giudicato.