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Accolto il ricorso dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - Livorno relativo al servizio di vigilanza doganale


Pubblicato il: 5/22/2024

Nel contenzioso, il Corpo Vigili Giurati S.p.A. è affiancato dall'avvocato Marco Orlando.

Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la Società Scotto &. C. s.r.l.  ha impugnato la deliberazione del Comitato dell'Autorità Portuale di Livorno n. 30 del 30.10.2013 di approvazione del "Regolamento avente ad oggetto l'entrata patrimoniale addizionale per servizio di vigilanza e controllo presso i varchi doganali pubblici nel Porto di Livorno", con particolare riferimento all’art. 3, che impone alle imprese portuali, concessionarie e/o locatarie di aree demaniali accessibili dai varchi pubblici di accesso al porto, di contribuire ai costi del servizio di vigilanza dei varchi in questione in ragione di quote percentuali rapportate alla superficie delle aree occupate.

Il TAR, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo su tutte le domande e respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo, sollevata dalla difesa erariale e dalle altre parti costituite, ha qualificato l’addizionale al canone demaniale oggetto di causa, riferibile al costo dei servizi di vigilanza e sicurezza implementati all’interno delle aree portuali, quale prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 della Costituzione, i cui elementi essenziali sono stati individuati compiutamente dal legislatore, con l’art. 1, comma 984, della L. n. 296/2006.

Il TAR ha inoltre ritenuto l’addizionale non idonea ad incidere sul sinallagma e a ledere l’affidamento degli operatori economici, mentre ha ritenuto che l’eventuale sua incidenza sull’equilibrio economico-finanziario del concessionario dovesse essere risolta a livello negoziale. Il TAR ha, inoltre, respinto le censure afferenti la violazione delle garanzie procedimentali e la asserita retroattività della misura.

Ha tuttavia accolto il ricorso sul presupposto della assenza di uno dei requisiti richiesti dall’art. 1 co. 984 l. n. 196/2006 ai fini dell’istituzione dell’entrata patrimoniale addizionale a copertura dei costi dei servizi di vigilanza e di sicurezza, vale a dire la previsione dei servizi stessi da parte del piano di sicurezza portuale approvato a norma dell’art. 8 del d.lgs. n. 203/2007.

Il TAR ha rilevato, in particolare, che l’Autorità ha prodotto in giudizio solo la copertina del piano di sicurezza portuale asseritamente approvato nel 2012, osservando che tale circostanza impediva la verifica, da parte del giudice, circa il fatto già il piano del 2012, sulla base della valutazione di sicurezza del febbraio 2010, prevedesse per la sorveglianza dei varchi l’impiego di personale di vigilanza privato, il cui costo è stato posto a base della addizionale.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’Autorità di Sistema Portuale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del TAR per la Toscana, n. 515/2019, respinge il quarto e quinto dei motivi di ricorso. Spese del doppio grado compensate.

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