Tirreno Power S.p.A. vince il contenzioso per la concessione demaniale nel Porto di Civitavecchia
Pubblicato il: 5/21/2024
Nel contenzioso, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale è affiancata dagli avvocati Stefania Accardo e Fabrizio Losco; Tirreno Power S.p.A. è difesa dagli avvocati Vincenzo Fortunato e Fabio Cintioli.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale ha impugnato la sentenza, n. 15744/2022, con cui il Tar del Lazio – Roma ha accolto (condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 5.000,00) il ricorso proposto dalla S.p.a. Tirreno Power.
La S.p.a. Tirreno Power è proprietaria e gestisce la centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Sud (TVS) situata nella zona industriale prospiciente il porto di Civitavecchia. Correlato al funzionamento della centrale è l'esercizio delle opere di presa/restituzione dell'acqua marina necessaria al raffreddamento dei gruppi di produzione.
Tali opere insistono su una porzione del sedime portuale assentita in concessione, dall’Autorità Portuale, ai sensi dell’art. 36, cod. nav.. Nell’attuale posizione, le opere di presa e restituzione a mare interferiscono con il progetto relativo alla realizzazione della nuova Darsena Energetica Grandi Masse (DEGM), approvato sulla base del vigente Piano Regolatore Portuale del 2004.
Secondo la S.p.a. Tirreno Power, le determinazioni assunte dall’Autorità di Sistema Portuale in occasione del rinnovo della concessione in essere, nella parte in cui introducono nel nuovo atto concessorio delle prescrizioni che ascrivono in capo al concessionario gli oneri necessari all’adeguamento degli scarichi termici a mare alle prescrizioni di cui alla VIA 4/2010, sarebbero illegittime e ingiustamente lesive dei propri interessi, in quanto, nella sostanza, ‘scaricherebbero’ sul privato tutte le responsabilità e gli oneri derivanti dall’approvazione di un progetto di pubblica utilità riguardante un’area diversa da quella condotta in concessione.
Il Tar adito, dopo avere respinto la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti formulata dall’Autorità resistente sull’assunto che la materia del contendere sarebbe coperta da giudicato, ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, come riprodotti anche nei successivi atti di motivi aggiunti, così annullando tutti gli atti impugnati “laddove introducono l’obbligo in capo al concessionario di provvedere a propria cura e spese all’adeguamento delle opere di presa e restituzione delle acque di raffreddamento dell’impianto termoelettrico”, per il resto assorbendo tutti gli ulteriori motivi di ricorso e di motivi aggiunti alla stregua del principio della ragione più liquida.
Nell’impugnare la sentenza, la Autorità di Sistema Portuale ha espressamente riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza n. 3060 del 12 gennaio 2021 del medesimo Tar del Lazio, e nel merito ha dedotto il medesimo motivo di appello in riferimento ad entrambe le censure accolte in primo grado, così di conseguenza instando per la loro definitiva reiezione, con piena conferma della legittimità dell’operato dalla stessa posto in essere.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.