Inammissibilità del ricorso di SEAD 1980 per la gestione di un impianto di distribuzione carburante a Roma
Pubblicato il: 5/21/2024
Nel contenzioso, SEAD 1980 S.p.A. è affiancata dall'avvocato Stefano Santarelli.
La società S.E.A.D. 1980 S.p. A. ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., della sentenza della II sezione del Consiglio di Stato n. 8057, pubblicata il 3 dicembre 2021 e non notificata, con la quale è stato respinto l'appello proposto avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, n. 5996 del 5 giugno 2014 che aveva a sua volta rigettato il ricorso avverso il provvedimento di Roma Capitale prot. n. 51785 del 30 novembre 1998, dichiarativo dell’incompatibilità dell'impianto distributore carburanti, sito in Roma, in Corso Trieste n. 176, per contrasto con il codice della strada.
Sotto il profilo rescindente parte ricorrente lamenta che il giudice di appello avrebbe erroneamente percepito il contenuto documentale degli atti di causa avendo ritenuto che l’amministrazione comunale avesse esercitato il potere di verifica sull'impianto di sua proprietà secondo le modalità e nei termini previsti dal d.lgs. n. 346 del 1999 quando, invece, il provvedimento di chiusura dell'impianto sarebbe stato adottato sulla base del previgente d. lgs. n. 32 del 1998 e oltre il termine perentorio ivi previsto.
Ne discenderebbe che, avendo il Comune di Roma già sottoposto l'impianto di distribuzione di carburanti alla verifica di compatibilità in forza del d.lgs. n. 32 del 1998, non avrebbe potuto procedere alla nuova verifica prevista dal d. lgs. n. 346 del 1999, ai sensi del cui art. 3, comma 1, “(…) i Comuni che non abbiano provveduto a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilità di cui all'art.1 comma 5 D.Lgs 32/98, debbano provvedervi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore (...)”.
L’errore revocatorio consisterebbe, quindi, nel fatto che se il giudice di appello avesse ritenuto tardivo il procedimento di verifica all'esito del quale è stato adottato il provvedimento di chiusura dell'impianto per incompatibilità con il codice della strada rispetto al termine perentorio indicato dal d.lgs. n. 32 del 1998 e non avesse ritenuto tale verifica assoggettabile alla ulteriore previsione del successivo d.lgs. n. 346 del 1999, non avrebbe che potuto dichiararne l’illegittimità per violazione di legge.
Roma Capitale, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Nulla spese.