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Respinto il ricorso di Edison Next S.p.A. contro il GSE


Pubblicato il: 5/21/2024

Nel contenzioso, Edison Next S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Antonio D'Aloia e Antonio Pugliese.

La società appellante, succeduta a seguito di fusione per incorporazione a Edison Energy Solutions S.p.A, chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento della nota prot. n. GSE/P20160065627 del 19.7.2016 recante il rigetto della Proposta di Progetto e di Programma di Misura n. 0820568096316T061 presentata da Edison Energy Solutions S.p.A.

Il TAR respingeva il ricorso ritenendo legittimo il diniego di ammissione all’incentivo in quanto dalla documentazione trasmessa risultava che i risparmi generati dall’intervento non sono addizionali. Osservava, in particolare, che: i) il GSE ha desunto dalle stime effettuate dall’operatore che il risparmio di energia elettrica generabile dall’intervento in un anno è pari a circa 151 tep, equivalente a un risparmio economico pari a circa 103.000 €/anno (sulla base di un costo dell’energia elettrica pari a 0,127 €/kWh). L’intervento, pertanto, considerando solo il risparmio economico derivante dal saving di energia elettrica, avrebbe un tempo di ritorno dell’investimento (Pay Back Time, PBT) pari a circa 2,2 anni; ii) dalla somma tra il risparmio economico generato in bolletta per l’energia elettrica (pari 103.000 €/anno) e i benefici derivanti dai TEE (circa 70.750 €/anno) si ottiene un beneficio economico totale pari a 173.750 €/anno, cosicché l’intervento avrebbe un tempo di ritorno dell’investimento pari a 1,3 anni, a fronte di un incentivo della durata di 5 anni; iii) risulta da ciò l’infondatezza del primo nonché del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento che non può essere invocato a fronte del mancato ottenimento, ab origine, di un provvedimento favorevole per insussistenza dei prescritti requisiti; iv) le “nuove ragioni” enucleate nel provvedimento definitivo e non prospettate nel preavviso di rigetto in realtà, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, non configurano elementi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella comunicazione ex art. 10 bis, ma argomenti che rafforzano la censurata assenza di addizionalità dell’intervento.

Avverso la sentenza di primo grado Edison Next S.p.a. ha interposto appello.

Si è costituito in giudizio il GSE che ha insistito per la reiezione del gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.