Respinto il ricorso di Fenice S.p.A. contro il GSE per il riconoscimento di un impianto di cogenerazione elettrica e calore combinata
Pubblicato il: 5/22/2024
Nel contenzioso, Fenice S.p.A. è affiancata dagli avvocati Riccardo Montanaro e Guido Francesco Romanelli; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese.
Fenice – Qualità per l’ambiente S.p.A. chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del G.S.E. prot. n. P20110056954 del 22 settembre 2011 di diniego di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione per la sezione di impianto denominata “ITT BARGE”, sita in Barge (CN), Codice sezione W25.
Il TAR adito respingeva il ricorso per le seguenti ragioni: i) il G.S.E. ha rilevato che la documentazione inviata dalla società non permetteva il calcolo delle grandezze che concorrono a determinare il valore degli indici IRE ed LT conseguiti dalla sezione, per cui è stata richiesta documentazione suppletiva che la ricorrente ha fornito, indicando valori in parte diversi da quelli dell’istanza e pari al 15,5% (indice IRE) e al 30,5% (indice LT); ii) in ogni caso, come ammesso dalla stessa società, i valori dell’indice LT comunicati erano inferiori ai minimi fissati dall’AEEG (33%). Non essendo soddisfatte entrambe le condizioni, concernenti il risparmio energetico IRE e il limite termico LT, stabilite dall’art. 2, comma 2.1 della Delibera AEEG n. 42/2002, il G.S.E. ha correttamente negato il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione per la produzione dell’anno 2010; iii) come risulta dalla documentazione versata in atti, il G.S.E. ha assunto la decisione finale proprio in virtù della documentazione prodotta dalla società il 14 settembre 2011, in risposta al preavviso di rigetto; iv) non si ravvisano i presupposti per un legittimo affidamento al riconoscimento della qualifica, atteso che ogni soggetto interessato deve comunque attendere l’esito della verifica annuale circa la sussistenza dei requisiti in capo ai produttori; v) il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione può avvenire solo qualora siano rispettate entrambe le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2.1, della Delibera AEEG n. 42/02.
Con l’appello in trattazione Fenice S.p.a. chiede la riforma della sentenza sulla scorta di sei motivi, sostanzialmente riproduttivi delle censure respinte dal TAR.
Si è costituito in giudizio il GSE che ha eccepito l’inammissibilità per genericità dell’appello nonché la sua infondatezza nel merito.
L’appello è infondato, circostanza che consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità dello stesso, in quanto meramente riproduttivo delle doglianze di primo grado, formulata dalla parte appellata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.