Amgas vince al CdS per le sanzioni pecuniarie per violazione delle prescrizioni in materia titoli di efficienza energetica
Pubblicato il: 5/22/2024
Nel contenzioso, Amgas S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luigi Giuri e Andrea Manzi.
Amgas S.p.a. chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 2264/2023 che ha dichiarato inammissibili i ricorsi R.G. n. 786/2021 e R.G. n. 787/2021 proposti per l’annullamento delle delibere ARERA 88/2021/S/efr e 89/2021/S/efr di irrogazione delle sanzioni pecuniarie per violazione delle prescrizioni in materia titoli di efficienza energetica.
Il Giudice di primo grado dichiarava inammissibili entrambi i ricorsi perché notificati ad ENEA anziché al GSE, da considerarsi unico soggetto controinteressato all’annullamento ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a. in quanto “ente esponenziale” che ha partecipato alla formazione dei provvedimenti sanzionatori impugnati.
Con l’appello in trattazione Amgas chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie i ricorsi di primo grado. Spese del doppio grado compensate.

