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Accolte le richieste di Chiesi Farmaceutici relative al payback per l'anno 2022


Pubblicato il: 5/22/2024

Nella vertenza, Chiesi Farmaceutici S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari.

Con la sentenza impugnata il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata per l’annullamento della Determina AIFA n. DG/285/2022, nella parte in cui ha escluso i farmaci “FOSTER 100 mcg + 6mcg polvere per inalazione”, AIC 037789031, “FOSTER 200 mcg + 6mcg polvere per inalazione”, AIC 037789106, e “INUVER 100 mcg + 6mcg polvere per inalazione”, AIC 037798030, inserendoli nell’allegato 2, così implicitamente rigettando le relative richieste di applicazione della procedura di c.d. payback per l’anno 2022.

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Si è costituita in giudizio, per resistere al gravame, la ricorrente in primo grado.

Con il provvedimento impugnato in primo grado l’AIFA ha sostanzialmente escluso il payback per i farmaci inseriti nella c.d. lista di trasparenza (l’elenco dei farmaci equivalenti disponibili sul mercato con i relativi prezzi di riferimento, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 347 del 2011, convertito dalla legge n. 405 del 2001). La ricorrente in primo grado, come riportato dalla sentenza impugnata, ha dedotto che “le imprese farmaceutiche avrebbero il diritto di optare per il sistema del payback rispetto a tutti i propri farmaci, indipendentemente dal fatto che essi siano brevettati o equivalenti. L’Aifa non avrebbe in alcun modo motivato la scelta di non accogliere l’istanza di payback per i farmaci oggetto del presente giudizio”.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso, ritenendo che il potere esercitato fosse privo di base normativa.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.