Accolto il ricorso di Boldyn Networks Italia per l'aggiudicazione in project financing del "Progetto Roma5G"
Pubblicato il: 5/23/2024
Nella vertenza, Boldyn Networks Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Santi Dario Tomaselli; Vodafone Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi, Marco Sica, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano; il Comune di Roma è rappresentato dall'avvocato Luigi D'Ottavi.
La controversia riguarda il silenzio-diniego formatosi in data 6 settembre 2023 sull’istanza inoltrata in data 7 agosto 2023 con cui Vodafone Italia s.p.a. ha richiesto l’ostensione della documentazione inerente l’aggiudicazione della procedura di gara avente ad oggetto “Project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per la realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione di infrastrutture di connettività abilitanti il 5G e il Wi-Fi nel territorio comunale di Roma Capitale - Progetto #Roma5G”, disposta in favore del raggruppamento composto dalla mandataria Boldyn Networks Italia s.p.a. (già BAI Communications Italia s.p.a.) e dalle mandanti Italiana Facility Management s.p.a., Alfredo Cecchini s.r.l. e Unidata s.p.a., nonché dell’offerta dal raggruppamento presentata.
Vodafone ha proposto ricorso al Tar Lazio – Roma, impugnando altresì: la nota di Roma Capitale 7 settembre 2023 n. GU/2023/0011344, con cui l’Amministrazione ha rigettato espressamente l’istanza d’accesso presentata da Vodafone; ogni altro atto ulteriore, connesso o successivo ancorché non conosciuto.
La società ha altresì chiesto l’accertamento del diritto ad accedere in versione integrale e non oscurata a tutta la documentazione indicata nell’istanza trasmessa in data 7 agosto 2023, nonché la condanna dell’Amministrazione a ostendere detta documentazione.
Il Tar, con sentenza 13 dicembre 2023 n. 18915, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha ordinato a Roma Capitale di procedere, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione della presente sentenza (ovvero dalla relativa notifica, se anteriore), all’esibizione della richiesta documentazione (con l’eccezione dei documenti di cui al punto 19 della presente sentenza), ferma restando l’eventuale espunzione delle sole parti effettivamente recanti elementi puntualmente riconducibili a brevetti, diritti di privativa industriale, know how specifici.
La controinteressata Boldyn Networks Italia s.p.a. ha appellato la sentenza con ricorso n. 675 del 2024.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo. Spese del doppio grado di giudizio compensate.