Accolto il ricorso di Cosmopol per il servizio di vigilanza nell'Università degli studi della Basilicata
Pubblicato il: 5/23/2024
Nella vertenza, Cosmopol Vigilanza S.r.l. è affiancata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa; Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l. è assistito dall'avvocato Giuseppe Iovane.
La Cosmopol Vigilanza s.p.a. propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata indicata in epigrafe, con cui è stato respinto il suo ricorso per l’annullamento degli atti della procedura di affidamento in appalto del servizio di vigilanza, portierato ed assistenza alle aule delle sedi di Potenza dell’Università degli studi della Basilicata, di cui al bando in data 18 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il successivo 23 gennaio.
All’esito della selezione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base d’asta di € 1.588.731,60, la gara era aggiudicata alla Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l. (con determina prot. n. 9299 del 1° agosto 2023), in virtù del punteggio finale di 87,200, contro i 75,201 ottenuti dalla Cosmopol Vigilanza.
Secondo quest’ultima l’aggiudicataria avrebbe tuttavia dovuto essere esclusa dalla gara, perché priva del requisito di idoneità professionale consistente nell’abilitazione relative all’installazione e manutenzione degli impianti audio-televisivi ed elettronici di trasmissione/ricezione dati e segnali relativi alla sicurezza, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 e per avere illegittimamente fatto ricorso all’avvalimento per qualificarsi. A questo riguardo era inoltre censurata la normativa di gara, nella parte in cui aveva incluso la sopra menzionata abilitazione tra i requisiti di capacità tecnicoprofessionali anziché tra quelli di idoneità professionale. Con un distinto ordine di censure la ricorrente deduceva un’ulteriore ragione di esclusione dell’aggiudicataria, consistente nell’avere questa presentato un’offerta anomala.
Le censure così sintetizzabili, respinte in primo grado, sono quindi riproposte dalla società ricorrente a mezzo del presente appello, in resistenza del quale si sono costituito l’ateneo resistente e l’aggiudicataria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla gli atti con esso impugnati; dichiara l’inefficacia del contratto tra l’Università degli studi di Potenza e l’Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l. e ne dispone il subentro della Cosmopol Vigilanza s.r.l., previe le verifiche di rito della stazione appaltante. Condanna l’Università degli studi di Potenza e l’Istituto di vigilanza La Torre s.r.l., in solido tra loro, a rifondere alla Cosmopol Vigilanza s.r.l. le spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 9.000,00, oltre agli accessori di legge.