Respinto il ricorso AGCM contro il Comune di Rimini e Italian Exhibition Group
Pubblicato il: 5/23/2024
Nella vertenza, il Comune di Rimini è affiancato dall'avvocato Cristiana Carpani; Italian Exhibition Group S.p.A. è assistita dagli avvocati Nicola Aicardi, Giuseppe Caia e Mario Sanino; la Provincia di Rimini è difesa dall'avvocato Alessandro Lolli.
L'AGCM ha avanzato tre ricorsi per la riforma quanto al ricorso n. 4613 del 2022: della sentenza del Tar Emilia Romagna, sez. I, 9 marzo 2022, n. 252; quanto al ricorso n. 4615 del 2022: della sentenza del Tar Emilia Romagna, sez. I, 9 marzo 2022, n. 251; quanto al ricorso n. 4614 del 2022: della sentenza del Tar Emilia Romagna, sez. I, 9 marzo 2022, n. 250.
Nel merito, gli spazi fieristici del Comune di Rimini sono gestiti dalla società Italian Exhibition Group S.p.A (IEG), la quale ha acquisito partecipazioni di rilievo in società che svolgono attività di realizzazione e allestimento degli stand per congressi e fiere (Prostand s.r.l. e Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l).
Il controllo di IEG risulta esercitato dalla società Rimini Congressi S.r.l. che, a sua volta, è una società detenuta al 35,58% dal Comune di Rimini, attraverso la società interamente controllata Rimini Holding S.p.A., al 32,50% dalla Provincia di Rimini e al 31,92% dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì, Cesena e Rimini.
A fronte della presentazione dell’atto di ricognizione delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, detenute dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Rimini, per l’anno 2020, l’Autorità si determinava ad inviare tre pareri ai sensi dell’art. 21bis della l. 287/90, ivi rilevando che quanto deliberato dalle tre amministrazioni in tema di revisione delle società partecipate era in contrasto con il d.lgs. 2016 n. 175 (TUSPP).
Nelle risposte ai tre pareri espressi dall’Autorità, le amministrazioni affermavano di non ritenere di doversi adeguare ad essi.
L’Autorità ha proposto appello avverso tali sentenze con separati ricorsi a sostegno dei quali ha dedotto, con il primo motivo, l’erroneità dell’assunto del Tar che ha negato la sussistenza di un controllo pubblico sulla società Rimini Congressi, rilevando che la società è partecipata in misura di poco superiore al 30% da ciascun ente (Comune, Provincia e Camera di Commercio di Rimini).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), previa riunione degli appelli come in epigrafe proposti, in riforma delle sentenze impugnate, dichiara improcedibili i ricorsi di primo grado. Spese di lite compensate.