Rigettato il ricorso della UC Albinoleffe per la gara di aggiudicazione dello stadio comunale di Bergamo
Pubblicato il: 5/24/2024
Nella vertenza, U.C. Albinoleffe a r. l. è affiancata dagli avvocati Paolo Bonomi e Alessio Petretti; il Comune di Bergamo è assistito dagli avvocati Vito Gritti, Gabriele Pafundi e Silvia Mangilli; Stadio Atalanta S.r.l. e Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. sono difeso dagli avvocati Roberto Invernizzi e Maria Alessandra Sandulli.
La società calcistica U.C. Albinoleffe chiede la riforma della sentenza 27 aprile 2018, n. 451, con la quale il T.a.r. per la Lombardia, sede staccata di Brescia, ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Bergamo avente per oggetto la decisione di alienare lo stadio comunale denominato “Atleti Azzurri d’Italia”; della connessa deliberazione consiliare recante la variante al piano urbanistico comunale; nonché degli atti relativi alla procedura di vendita, a partire dal bando e dal capitolato speciale; quindi il provvedimento di esclusione della società Albinoleffe da detta procedura e infine l’aggiudicazione dello stadio comunale alla società Stadio Atalanta s.r.l.
In conseguenza del rigetto del ricorso principale, la sentenza ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Stadio Atalanta s.r.l., per il sopravvenuto difetto di interesse.
La società calcistica Albinoleffe, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
Resistono in giudizio il Comune di Bergamo e le società Atalanta Bergamasca calcio s.p.a. e Stadio Atalanta s.r.l., sollevando, altresì, diverse eccezioni di inammissibilità dell’appello principale. Quest’ultima propone anche appello incidentale condizionato con il quale reitera i motivi del ricorso incidentale di primo grado e impugna la sentenza anche nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna della ricorrente alle spese per lite temeraria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Dichiara l’appello incidentale proposto da Stadio Atalanta s.r.l. in parte improcedibile e nel resto lo rigetta. Compensa tra le parti le spese giudiziali del presente grado di giudizio.