Accolto il ricorso di AE contro FBM Hudson in materia di rimborso IVA
Pubblicato il: 5/7/2024
Nel contenzioso, FBM Hudson Italiana S.p.A. è affiancata dall'avvocato Chiara Romanelli.
Con sentenza n. 5162/01/18 del 27/11/2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 6968/24/17 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da FBM Hudson Italiana s.p.a. (di seguito FBM) avverso il provvedimento di parziale sospensione di un rimborso IVA concernente l’anno d’imposta 2010.
Come si evince anche dalla sentenza impugnata, il rimborso del credito IVA vantato dalla società contribuente era stato sospeso dall’Amministrazione finanziaria in ragione della sussistenza di carichi pendenti.
La CTR respingeva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) la CTP aveva correttamente motivato l’accoglimento del ricorso della società contribuente, atteso che il provvedimento di sospensione era inadeguatamente motivato con riferimento all’art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sebbene non fossero pendenti processi penali per false fatturazioni; b) il provvedimento impugnato non era stato nemmeno emesso e motivato ai sensi dell’art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 ovvero ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, inapplicabili alla fattispecie; c) il provvedimento impugnato conteneva solo un generico riferimento ai contenziosi pendenti, senza specificarne natura ed entità e senza indicare alcun altro motivo cautelare a sostegno.
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.