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Accolto il ricorso di AE contro Enel Green Power relativo ad un avviso di rettifica di rendita catastale


Pubblicato il: 5/5/2024

Nella vertenza, Enel Green Power S.p.A. è affiancata dagli avvocati Enrico Pauletti e Rosamaria Nicastro.

Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l’appello di Enel Green Power S.p.A. avverso la sentenza n. 410/2017 della Commissione tributaria provinciale di Grosseto in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di rettifica della rendita catastale proposta dalla società a mezzo DOCFA, con riferimento a centrale geotermica.

I giudici di appello escludevano dalla determinazione della rendita varie componenti che caratterizzerebbero intrinsecamente il processo produttivo e costituirebbero parti essenziali della centrale, tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione.

Enel Green Power S.p.A. ed Enel Green Power Italia s.r.l. resistono con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale affidato a sei motivi.

La Corte con ordinanza interlocutoria del 16 giugno 2023 rimetteva la causa alla pubblica udienza in merito all’applicabilità, alla presente fattispecie, della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, ed al fine di valutare, nel contraddittorio delle parti, se la presentazione degli atti di aggiornamento catastale di cui all’art. 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 integri un onere in capo al contribuente, al cui adempimento è subordinata l’applicazione della nuova disciplina, o una mera facoltà o se, comunque, la pendenza, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, di una procedura d.o.c.f.a imponesse all’Amministrazione finanziaria di tenere conto anche dei nuovi criteri, che, pur non avendo efficacia retroattiva, sono rilevanti per il futuro, e conseguentemente di differenziare la rendita (quantificandola in base ai pregressi criteri sino al 31 dicembre 2015 ed in base ai nuovi criteri a decorrere dal 1° gennaio 2016).

Le controricorrenti hanno da ultimo depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni. Il P.G. ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale proposto dalle società contribuent.

La Corte: - accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate; respinge il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per gli accertamenti di cui al paragrafo 10, nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. -dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.