Rigettato il ricorso di Banca Ifis in materia di rimborso del credito IVA
Pubblicato il: 5/8/2024
Nel contenzioso, Banca Ifis S.p.A. è affiancata dagli avvocati Mario Martelli e Giovanni Caliceti.
Con sentenza n. 713/05/19 del 04/06/2019, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) ha rigettato l’appello proposto da Banca Ifis s.p.a. (di seguito Ifis) avverso la sentenza n. 22/04/17 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente avverso un parziale diniego di rimborso IVA relativa all’anno d’imposta 2012.
Come si evince dalla sentenza della CTR, il credito IVA vantato da Ifis era stato a quest’ultima ceduto da Viberti Veicoli Industriali s.r.l. in liquidazione, società poi fallita, e romborsato solo in parte, atteso che l’Ufficio riteneva non documentata quella parte di credito afferente al periodo compreso tra il 1997 e il 1999.
La CTR rigettava l’appello proposto da Ifis osservando, per quanto ancora interessa, che la società contribuente non aveva prodotto la documentazione giustificativa del credito, in ordine alla quale non poteva legittimamente opporsi il limite decennale di conservazione delle scritture contabili.
Avverso la menzionata sentenza, Ifis proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.