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Accolto il ricorso di Sistema Italia 93 relativo alla sanzione AGCom


Pubblicato il: 5/24/2024

Nel contenzioso, Sistema Italia 93 S.r.l. è affiancata dall’avvocato Luciano Vasques.

Sistema Italia 93 s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 719/2022, con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla Società avverso: i) la delibera n. 572/18/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante “ordinanza ingiunzione a Sistema Italia 93 s.r.l. per la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 261/99 e dell’art. 8 del ‘Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali’; ii) “ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso”, ivi compresi, il provvedimento Cont. N. 20/18/DSP, recante “Contestazione alla Sistema Italia 93 s.r.l. per la violazione dell’art. 6 del d. lgs. n. 261/99 e dell’art. 8 del Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali (All. A Delibera n. 129/15/CONS)”, la nota dell’A.G.Com. - Direzione Servizi Postali del 30 novembre 2017 avente ad oggetto “Delibera n. 129/15/CONS. richiesta di informazioni”, il verbale delle operazioni compiute presso la ditta Galante Alessandro, in qualità di affiliato alla rete “Mail Boxes Worldwide S.p.a.”, del 23 novembre 2017, nonché, per quanto occorrer possa, la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS e il relativo Allegato recante il “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”.

In punto di fatto l’appellante ha esposto di essere Società licenziataria esclusiva per l’Italia, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano del marchio e del “know-how” Mail Boxes.

Operata tale premessa in fatto, l’appellante ha esposto il quadro normativo di riferimento osservando che le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 261/1999 prevedono che l’offerta al pubblico di servizi postali sia subordinata al rilascio di titolo abilitativo (licenza individuale o autorizzazione generale).

L’appellante ha, quindi, rappresentato che l’A.G.Com. aveva irrogato alla stessa una sanzione pari a euro 115.000,00, per aver operato in violazione della previsione di cui all’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 261/99, e, in particolare sia per aver offerto al pubblico servizi (di raccolta) postali senza la prescritta autorizzazione generale, che per aver organizzato una rete di operatori affiliati, anch’essi privi del prescritto titolo abilitativo. In particolare, la sanzione irrogata era stata pari a euro 15.000,00 per aver svolto attività postale senza titolo abilitativo, e pari a euro 5.000,00 per ognuna delle venti Regioni all’interno delle quali operavano i soggetti affiliati. L’appellante ha rappresentato che, nella prospettiva dell’Autorità, la Società era stata responsabile anche per la rete di affiliati controllati direttamente dalla stessa.

Avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio Sistema Italia 93 s.r.l. ha interposto appello, affidato a tre motivi che saranno, anch’essi, di seguito esaminati. Si sono costituiti in giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy chiedendo di respingere il ricorso in appello. In vista dell’udienza pubblica del 23 aprile 2024 le parti hanno depositato memorie difensive. All’udienza del 23 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso in appello limitatamente all’entità della sanzione irrogata, che determina, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, in euro 60.000,00 (sessantamila/00); respinge per il resto. Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.

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