Respinto il ricorso del Centro Sportivo Gavette per la concessione dell'impianto sportivo
Pubblicato il: 5/25/2024
Nella vertenza, il Centro Sportivo Gavette è affiancato dall'avvocato Laura Gatti; il Comune di Genova è assistito dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Laura Burlando.
Con ricorso proposto al T.a.r. per la Liguria l’associazione Centro Sportivo Gavette impugnava la determinazione dirigenziale n. 195.0.0.21 del 10 maggio 2018 con cui il Comune di Genova dichiarò la decadenza dalla concessione relativa all’impianto sportivo di proprietà comunale sito in via delle Gavette 25, intimandone il rilascio, per inadempimento agli obblighi di cui al contratto di concessione cron. 22 del 24 settembre 2012.
L’associazione, premesso che il complesso sportivo “Gavette” le era stato originariamente assegnato in concessione d’uso per cinque anni con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione IV Valbisagno del 18 dicembre 2003 per il canone ricognitorio di € 955,44 alle condizioni di cui all’atto di sottomissione allegato, mentre con successivo contratto del 24 settembre 2012 la concessione veniva prorogata fino al 31 agosto 2020 al canone annuo di € 6.000,00, formulava contro il provvedimento impugnato tre motivi di doglianza.
Con la sentenza 11 febbraio 2019, n. 121, il Tribunale adito, precisato che il giudizio riguardava la dichiarazione di decadenza dalla concessione e che la ricorrente aveva anche proposto dinanzi al Tribunale civile di Genova un giudizio concernente il pagamento dei canoni concessori, respingeva il ricorso in quanto infondato, condannando l’associazione a rifondere le spese di lite.
L’associazione ricorrente ha proposto appello corredato di istanza cautelare nei confronti della sentenza, deducendone l’erroneità per tre motivi di diritto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante Centro Sportivo Gavette a rifondere le spese di giudizio a favore del Comune di Genova che liquida forfettariamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.

