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Il CdS si pronuncia sul contenzioso tra Vis e Securpol per il servizio di vigilanza nelle strutture del Ministero della Giustizia a Foggia


Pubblicato il: 5/25/2024

Nel contenzioso, Vis S.p.A. è affiancata dall'avvocato Luigi Nilo; Securpol Puglia S.p.A. è assistita dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa.

Con ricorso in riassunzione (a seguito dell’ordinanza collegiale del Consiglio di Stato, sez. V, n. 10561 dell’1 dicembre 2022 che pronunciava sulla competenza ai sensi dell’art. 16 cod. proc.amm.), affidato a tre motivi di censura, la società Securpol Puglia s.p.a. (di seguito “Securpol”) impugnava dinanzi al T.a.r. della Puglia – sede di Bari l’aggiudicazione disposta in favore di Vis s.p.a. del Lotto 21– Provincia di Foggia della “Gara a procedura aperta per l’appalto di fornitura di servizi di vigilanza armata ID Sigef 2201” indetta (con bando pubblicato sulla GURI il 17.01.2020, come integrato e rettificato) da Consip s.p.a., per conto del Ministero della Giustizia, chiedendo la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla stessa, con subentro nel contratto medesimo.

Esponeva che all’esito della gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e fino a 30 punti per quella economica, l’aggiudicataria otteneva complessivi 94,786 punti, seguita dalla ricorrente, seconda classificata con 93,254 punti e un distacco di appena 1,53 punti rispetto alla prima graduata.

Con i primi due motivi di doglianza la ricorrente deduceva che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa. Con un terzo motivo di ricorso Securpol lamentava, invece, che l’aggiudicazione sarebbe stata comunque viziata per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, nonché della lex specialis di gara - difetto di istruttoria - eccesso di potere per sviamento - irragionevolezza e ingiustizia manifeste - disparità di trattamento”.

Con la sentenza n. 565/2023, nella resistenza della controinteressata e delle amministrazioni intimate, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, ritenendo fondato in via assorbente il terzo motivo di doglianza, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione in favore di Vis e, previa a monte, declaratoria della nullità della clausola del disciplinare esaminata, dato atto del nuovo posizionamento di Securpol in graduatoria, al primo posto, ha disposto l’aggiudicazione in suo favore del lotto de quo della gara in rilievo, “fatti salvi i controlli sul possesso dei requisiti e sulla sostenibilità dell’offerta, con subentro nel contratto, ove medio tempore già stipulato, previa declaratoria di sua inefficacia, o, in assenza di avvenuta stipula, con sottoscrizione del contratto per la fornitura di servizi di vigilanza armata.”.

Di tale sentenza l’originaria controinteressata Vis ha domandato la riforma, deducendone l’erroneità sotto vari profili.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti: accoglie l’appello incidentale del Ministero della Giustizia e, per l’effetto, ne dispone l’estromissione dal giudizio; respinge l’appello principale di Vis s.p.a.. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.