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Inammissibile il ricorso del Comune di Manduria contro Smeraldo Immobiliare


Pubblicato il: 5/27/2024

Nella vertenza, il Comune di Manduria è affiancato dall'avvocato Claudio Sibilla; la Smeraldo Immobiliare S.r.l. è difesa dagli avvocati Pietro e Antonio Quinto.

Il Comune di Manduria ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Puglia – Sezione staccata di Lecce ha parzialmente accolto il ricorso introduttivo del giudizio, proposto dalla società Smeraldo Immobiliare s.r.l. e, disapplicando la determinazione dirigenziale n. 910/2012, ha condannato il Comune di Manduria alla restituzione in favore della società ricorrente della somma di € 4.303,54, corrispondente alla differenza tra euro 6.456,73 ed euro 2.153,19 (già precedentemente corrisposti alla società), a titolo di rimborso degli oneri di urbanizzazione per l’esecuzione a sue cure e spese dell’impianto fognario e di quello idrico.

Il Comune di Manduria, pur senza rubricare specifici motivi di impugnativa, ha contestato la sentenza impugnata, evidenziando che il calcolo degli oneri di urbanizzazione da restituire sarebbe stato effettuato erroneamente dal giudice di primo grado, considerando nella percentuale legale del rimborso (30%) non solo gli oneri di urbanizzazione primaria, ma anche quelli di urbanizzazione secondaria.

Ha contestato altresì in radice il diritto della società al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto idrico e di quello fognario, non essendovi a monte alcun accordo intervenuto tra il Comune e la società; a tale riguardo, ha riproposto l’eccezione di inammissibilità della domanda, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la mancanza di un accordo pregiudichi la possibilità di attrarre la fattispecie de qua nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Si è costituita in giudizio la società Smeraldo Immobiliare s.r.l., eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell’atto di appello, in quanto il deposito della sentenza appellata è avvenuto oltre il termine di 30 giorni dal perfezionamento della notifica dell’atto di appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Compensa le spese del presente grado di giudizio.

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