Il CdS si pronuncia sul ricorso di Urban Vision per i lavori di restauro e riqualificazione di alcuni immobili nel centro di Milano
Pubblicato il: 5/27/2024
Nella vertenza, Urban Vision S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giancarlo Tanzarella Giovanni Corbyons e Carlo Maria Tanzarella; il Comune di Milano è assistito dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo e Cavarretta Mazzoleni; Riva Impresa Restauri Italia S.r.l. è difesa fagli avvocati Emilio Paolo Recla e Paolo Bertacco.
La società Urban Vision s.p.a. propone appello per la parziale riforma della sentenza del T.A.R. per la Lombardia n. 1991 del 2023, con cui è stato accolto parzialmente il ricorso dalla stessa proposto avverso gli esiti della procedura di gara, indetta dal Comune di Milano, per l’affidamento del contratto di sponsorizzazione tecnica per l’esecuzione di lavori di restauro conservativo e riqualificazione di immobili cittadini, a cura e spese del proponente, in particolare delle facciate e dei sottoportici settentrionali e meridionali degli edifici prospicienti la Piazza del Duomo e la c.d. ‘Cittadella degli Archivi’ di via Gregorovius, in cambio dell’utilizzo dei ponteggi, ai sensi degli artt. 19 e 151 del d.lgs. n. 50 del 2016.
La procedura aveva avuto già un primo arresto a causa del ricorso proposto dalle società Acone Associati s.r.l., Externa s.p.a. e TMC Pubblicità s.r.l., operanti nel mercato delle grandi affissioni pubblicitarie su ponteggi, concluso con una sentenza di annullamento del precedente Avviso pubblico del 13.7.2020, per violazione del principio di parità di trattamento, con particolare riferimento alla clausola dell’avviso secondo cui: “Nel caso in cui pervenga un’offerta considerata migliorativa, sarà fatta salva la possibilità per la Società che ha formulato la proposta a base di gara di ragguagliare detta offerta, costituendo ulteriore vantaggio per la Pubblica Amministrazione”.
Con la sentenza n. 1573 del 28.6.2021, a definizione del suddetto giudizio, il T.A.R. per la Lombardia aveva confermato la legittimità della clausola di prelazione, ma aveva annullato l’avviso impugnato nella parte in cui non era stato previsto il rimborso spese per la redazione del progetto in favore del miglior offerente, nel caso in cui il promotore avesse esercitato la clausola di prelazione e laddove l’oggetto del contratto non risultava sufficientemente determinato.
La società Urban Vision s.p.a. (in seguito anche solo Urban Vision) impugnava il nuovo Avviso pubblico dinanzi al T.A.R. per la Lombardia, deducendo che il Comune aveva erroneamente provveduto ad archiviare la proposta di sponsorizzazione dalla stessa presentata in data 17.9.2021, riattivando l’iniziale procedura parzialmente annullata dal T.A.R. Lombardia con la sentenza n. 1573 del 2021. Tenuto conto che l’istanza cautelare non veniva accolta dal Tribunale adito, l’Amministrazione procedeva all’espletamento della procedura di gara. La ricorrente, pertanto, presentava un’ulteriore domanda di partecipazione insieme ad altre due società concorrenti, la Acone – TMC Pubblicità s.r.l. e la Vox Media s.r.l. – Riva Impresa Restauri s.r.l..
Urban Vision, con motivi aggiunti, chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione a RTI Riva – Vox e degli atti di gara, nonché l’accertamento della fondatezza della pretesa, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.
Il T.A.R. per la Lombardia, con la sentenza n. 1991 del 2023, pur non riconoscendo a Urban Vision il diritto ad essere collocata al primo posto della graduatoria, accertava l’illegittimità dell’operato della Commissione di gara, che aveva ‘palesemente travalicato i confini propri dell’organo tecnico di valutazione, decidendo di modificare i criteri che erano stati stabiliti dalla Giunta comunale e riportati nell’avviso’, assumendo una determinazione ‘di per sé eccentrica rispetto alle competenze della Commissione giudicatrice’, inoltre ‘successivamente all’apertura delle buste, quindi senza alcun schermo dell’anonimato i concorrenti, con ciò alterando i principi posti a garanzia della par condicio e dell’imparzialità della valutazione delle offerte’ e con motivazione ‘generica e ben poco intellegibile’.
Urban Vision ha proposto appello parziale avverso la suddetta pronuncia, censurandola nella parte cui il Tribunale adito avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di adempimento formulata ai sensi dell’art. 31 c.p.a. nel ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e l’appello incidentale del Comune di Milano, e dichiara improcedibile l’appello incidentale subordinato proposto da Acone Associati s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con TMC Pubblicità s.r.l. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.