Accolto il ricorso del Comune di Sarzana in materia di crediti inesigibili
Pubblicato il: 5/27/2024
Nel contenzioso, il Comune di Sarzana è affiancato dall'avvocato Pietro Piciocchi; Ge.Fi.L. S.p.A. è assistita dall'avvocato Alfonso Maria Papa Malatesta.
Con la sentenza n. 00125/2021 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte accolto il ricorso proposto dalla società Ge.Fi.L. s.p.a. (d’ora innanzi Gefil) contro il Comune di Sarzana per l’annullamento dei provvedimenti comunali del 22.12.2016 (prot. 43817), di “Trasmissione linee guida di procedura di controllo dei crediti inesigibili”, dell’8.11.2017 (prot. 39817) di definitivo rigetto del discarico di quote inesigibili ai sensi dell'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 112 del 1999 e di tutti gli atti del procedimento amministrativo di controllo delle comunicazioni di inesigibilità avviato con atto del 23.12.2016 (prot. 43951), nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Sarzana di fornire alla Gefil i dati, le informazioni e i flussi di cui all'art. 8, co. 2, della convenzione di servizio.
Il tribunale - dato atto dell’impugnazione da parte della società degli atti sopra indicati e della domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di fornire al concessionario della riscossione i dati anagrafici e le possidenze dei debitori che risultavano dall’anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 8 della convenzione di servizio - ha, in primo luogo, accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Sarzana.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile per carenza di nteresse la domanda di accertamento di cui al sesto motivo del ricorso proposto dalla società Gefil. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.