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Il CdS si pronuncia sul ricorso di RCM Costruzioni per i lavori di realizzazione della tangenziale Roccabascerana - Altavilla Irpinia


Pubblicato il: 5/28/2024

Nel contenzioso, RCM Costruzioni S.r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia e Lorenzo Lentini; il Consorzio Stabile Sinercos è assistito dall'avvocato Gianluigi Pellegrino; ACAMIR è rappresentata dall'avvocato Marcello Fortunato.

La complessa vicenda, oggetto del presente giudizio di appello, si riferisce all’aggiudicazione dell’appalto di lavori (adeguamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza ed esecuzione dei lavori) per la realizzazione della “Tangenziale delle aree interne”, lotto n. 3 (Roccabascerana – Altavilla Irpinia, I° stralcio), indetto dall’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (ACAMIR).

All’esito delle operazioni di gara, l’appalto era stato aggiudicato al raggruppamento che vede, quale impresa capogruppo, la RCM Costruzioni s.r.l., odierna appellante. Contro tale esito proponeva ricorso al TAR Campania (Salerno) il consorzio stabile Sinercos, nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo secondo classificato.

Con la sentenza in questa sede appellata, meglio individuata in epigrafe, il TAR Campania, Salerno, sez. I, ha accolto il primo motivo del ricorso di Sinercos (assorbendo gli altri), sancendo conseguentemente la necessità di escludere dalla gara il raggruppamento aggiudicatario.

Con il proprio atto di appello, la RCM Costruzioni s.r.l. ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure, previa sua sospensione cautelare, sulla base di tre motivi. L’appellante ha anche riproposto i motivi del proprio ricorso incidentale in primo grado, non esaminati (in quanto assorbiti) dal TAR.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, a) respinge l’appello principale; b) accoglie l’appello incidentale, nei sensi di cui in motivazione; c) per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso incidentale ivi proposto nei sensi di cui in motivazione; d) compensa le spese del doppio grado di giudizio; e) pone le spese di verificazione a carico della parte appellante principale, che liquida come da motivazione.