Respinto il ricorso di Elitaliana per l'aggiudicazione del servizio di elisoccorso nella Regione Lazio
Pubblicato il: 5/28/2024
Nella vertenza, Elitaliana S.r.l. è affiancata dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Fiammetta Fusco; AISE è difesa dall'avvocato Francesco Saverio Marini.
Il presente giudizio origina dal provvedimento di esclusione della Elitaliana S.r.l. (di seguito anche “Elitaliana”) dalla “Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 60 mesi” del valore complessivo di € 65.614.066,67, bandita dalla Regione Lazio, su delega di ARES 118, con determinazione n. G11525 del 6 ottobre 2020 ed alla quale hanno partecipato solo tre concorrenti (Babcock Mission Critical Services Italia S.p.a., Elifriulia S.p.a. ed Elitaliana S.r.l.).
Deduce l’appellante che a seguito di due giudizi promossi da Elitaliana e che hanno comportato la sospensione della procedura, con determinazione n. G02827 in data 11 marzo 2022 l’Amministrazione ha riavviato la gara, assegnando agli operatori economici presenti un termine per confermare l’offerta ed aggiornare la documentazione amministrativa. Con dichiarazione presentata nei termini, la società, dunque, ha confermato di essere in regola con il pagamento di contributi e tasse ai sensi dell’art. 80, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, dettagliando al contempo le proprie pendenze con il fisco, non ostative, a suo dire, all’ammissione in gara.
Con determinazione G08410 del 28 giugno 2022, impugnata in prime cure ed emanata a seguito degli accertamenti e verifiche effettuati dal RUP, la stazione appaltante ha escluso l’appellante dalla gara, sostanzialmente per tre ordini di ragioni: la rilevata incongruenza tra l’originaria domanda di partecipazione e la conferma dell’offerta, da cui non emerge l’insussistenza delle cause di esclusione ex articolo 80, comma 4,del d.lgs. n. 15/2016 e la riconducibilità della fattispecie sia all’ipotesi di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c-bis), che all’ipotesi di cui all’articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del medesimo Codice dei contratti applicabile ratione temporis.
L’interessata ha impugnato la determinazione suindicata e, con sentenza 23 marzo 2023, n. 5092, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione III-quater, ha respinto il gravame e dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Con appello notificato e depositato il 24 aprile 2023, la Elitaliana ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la citata sentenza del Tar, affidando il proprio gravame a tre motivi di censura, con i quali ripropone, anche in chiave critica della sentenza impugnata, le doglianze svolte in primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 3611/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara inammissibili i due ricorsi in appello per motivi aggiunti e l’intervento ad adiuvandum proposto dall’Associazione Imprese Servizi Elicotteristici – AISE. Condanna in solido l’appellante e l’interveniente a rifondere in favore della Regione Lazio le spese del grado, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre accessori.