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Il CdS conferma il finanziamento per l'ammodernamento e ampliamento dell'impianto di depurazione dei fanghi di Grosseto


Pubblicato il: 5/28/2024

Nel contenzioso, Ruzzo Reti S.p.A. è affiancata dall'avvocato Claudio Giancola; Autorità Idrica Toscana è difesa dagli avvocati Paola Diani e Carmine Podda; Acquedotto Fiora è assistito dall'avvocato Giuseppe Di Pietro.

Con il ricorso di primo grado Autorità Idrica Toscana ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica ha revocato il finanziamento - inizialmente riconosciutole alla Acquedotto del Fiora S.p.A. ( delegata alla presentazione della domanda) per la realizzazione delle opere di ammodernamento e ampliamento dell’impianto centralizzato di trattamento dei fanghi presso il Depuratore di Grosseto per l’importo di euro 9.216.066,14 – a valere sulla linea di intervento C della misura PNRR M2C1.1.I.1.1.

Il provvedimento di revoca del contributo ha fatto leva sulla mancanza del requisito di ammissibilità del finanziamento, previsto all’art. 6, comma 1 lett. d), vale a dire l’assenza di violazioni “al principio DNSH sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di “non arrecare un danno significativo” contro l’ambiente” nonché sulla falsa dichiarazione imputabile alla Autorità Idrica Toscana (ed alla Società dichiarante) che, in sede di presentazione della domanda, aveva attestato il possesso di tale requisito.

Tale decisione è stata assunta dall’amministrazione sulla base di una segnalazione della Guardia di Finanza del 27 luglio 2023.

Avverso tale provvedimento la Autorità Idrica Toscana ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r., lamentando la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili ed.

Il T.a.r., con la decisione 31 ottobre 2023, n. 873, ha accolto il ricorso. Il Ministero ha proposto appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe; b) dichiara integralmente compensate tra tutte le parti costituite le spese del giudizio.

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