Accolto il ricorso di ICLA in materia di diniego di rimborso IVA
Pubblicato il: 5/14/2024
Nella vertenza, ICLA Costruzioni Generali S.p.A. è assistita dall'avvocato Stefano Petrecca.
Con sentenza n. 9039/24/18 del 19/10/2018 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto da ICLA Costruzioni Generali s.p.a. avverso la sentenza n. 1966/03/17 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 1998.
Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso in ragione della presenza di alcuni provvedimenti cautelari (fermo amministrativo e sequestro conservativo); rimborso poi erogato, ma senza riconoscimento degli interessi maturati nei periodi in cui il rimborso non poteva essere concesso, interessi che costituiscono l’attuale ragione del contenzioso.
La CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto da ICLA evidenziando che: a) gli interessi di cui all’art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 avevano natura moratoria e non compensativa, rappresentando l’indennizzo spettante al contribuente per il ritardo dell’Amministrazione finanziaria, superiore a novanta giorni, nell’esecuzione del chiesto rimborso; b) detti interessi, pertanto, dovevano ritenersi esclusi nel periodo di vigenza del fermo amministrativo e del sequestro conservativo, provvedimenti mantenuti fino al 09/01/2014; c) dovevano, altresì, essere riconosciuti gli interessi ex art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 maturati nel periodo antecedente all’attivazione del fermo amministrativo, da computarsi al netto della quota di imposta rimborsata a titolo di acconto; d) l’eccezione di prescrizione di tali ultimi interessi era inammissibile in quanto tardiva; e) la decorrenza degli interessi doveva essere fissata con riferimento all’originaria richiesta di rimborso e non già con riferimento alla successiva istanza di sollecito.
Avverso la sentenza della CTR ICLA proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato a tre motivi.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo di ricorso principale, rigettati gli altri motivi di ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.