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Inammissibile il ricorso di Zagara Turismo in materia di tariffa TARSU


Pubblicato il: 5/16/2024

Nel contenzioso, Zagara Turismo S.r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Cuva e Giovanni Palmieri; il Comune di Palermo è difeso dall'avvocato Angela Provenzani.

La “Zagara Turismo S.r.l.” (già “Zagara Edilizia S.r.l.”) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 7 novembre 2013, n. 271/25/2013, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa all’anno 2007, con riferimento ad un albergo sito in Palermo, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Palermo nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo l’1 febbraio 2010, n. 84/01/2010, con compensazione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto: a) che la previsione per gli alberghi di una tariffa maggiorata per la TARSU rispetto alle abitazioni fosse giustificata dalla maggiore capacità di produrre rifiuti; b) che le variazioni tariffarie per la TARSU rientrassero tra le competenze della Giunta Municipale; c) che la documentazione dei costi di esercizio per lo smaltimento dei rifiuti non dovesse essere allegata alle deliberazioni concernenti le variazioni tariffarie.

Il Comune di Palermo ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 3 gennaio 2019 la domanda di definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”) dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con la rateizzazione del debito tributario fino al 30 novembre 2027 e chiedendo di disporre la sospensione del presente procedimento.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per cassazione e compensa tra le parti le spese giudiziali.

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