La Cassazione si pronuncia sul ricorso di Voltri Terminal Europa S.p.A. contro il Comune di Genova
Pubblicato il: 5/20/2024
Nel contenzioso, Voltri Terminal Europa S.p.A. è affiancato dagli avvocati Davide De Girolamo e Livia Salvini; il Comune di Genova è difeso dall'avvocato Luca De Paoli.
La società Voltri Terminal Europe s.p.a. unipersonale impugnava avvisi di accertamento ICI, relativi agli anni di imposta dal 2002 al 2006, emessi dal Comune di Genova, con riferimento ad aree scoperte, comprendenti oltre 900.000 mq. di terminal, banchine ed infrastrutture sulle quali si svolgeva l'attività imprenditoriale della contribuente.
L'ente comunale determinava l'ICI dovuta sul compendio immobiliare in concessione sulla base della rendita catastale, pari ad euro 1.261.182,00 proposta dall'Autorità portuale, in qualità di proprietaria dell'immobile ed accettata, senza modifiche, dall'Agenzia del territorio. Poiché gli immobili oggetto di concessione demaniale non possedevano alcuna rendita catastale, il Comune e l'Autorità Portuale di Genova avevano stipulato un accordo per stabilire, per ciascun anno di imposta, i coefficienti per calcolare l'ICI dovuta dai concessionari di aree demaniali. Successivamente, nel dicembre del 2008, l'Autorità Portuale presentava regolare dichiarazione DOCFA mediante la quale veniva proposta la rendita catastale di alcuni cespiti dati in concessione, attribuendo loro la categoria catastale D/8.
La società contribuente proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento ICI, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova la quale, con sentenze n. 203/10, n. 339/11, n. 425/11, n. 424/12, confermava gli atti impositivi opposti. La Voltri Terminal Europe S.p.A. proponeva separati appelli innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che accoglieva parzialmente i gravami, ritenendo che le aree scoperte non fossero assoggettabili ad ICI.
Nel giudizio per cassazione introdotto dall’Agenzia delle Entrate, il Comune di Genova non svolgeva difese. La società Voltri Terminal Europe rimaneva intimata.
La società Voltri propone ricorso per revocazione della citata ordinanza di questa Corte. L’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Genova replicano con memorie.
La Cassazione pronunziando in sede rescindente, revoca l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10287/2019 depositata il 12 aprile 2019, nella parte in cui non ha esaminato i motivi del ricorso incidentale proposto dalla società VTE; pronunziando in sede rescissoria, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla contribuente nel giudizio RG 29021/2014; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinchè svolga gli accertamenti di cui ai paragrafi 12.3, 15 e ss., 16.2 e 16.3, nonché per la regolamentazione delle spese di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della