Inammissibilità del ricorso di ASL Salerno contro Radim S.p.A.
Pubblicato il: 5/30/2024
Nel contenzioso, ASL Salerno è affiancata dagli avvocati Valerio Casilli, Lucia Fiorillo ed Emma Tortora; il Fallimento Radim S.p.A. è difeso dall'avvocato Silvana Semeraro.
L’Azienda sanitaria locale di Salerno ha impugnato la sentenza in epigrafe meglio indicata, con cui il TAR Campania l’ha condannata ad ottemperare al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Salerno 8 luglio 2021, n. 2226, di condanna al pagamento, in favore del fallimento Radim s.p.a. della somma di € 535.507,64, oltre interessi moratori.
L’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, per non avere ritenuto il credito parzialmente estinto in forza di pagamenti eseguiti nei confronti del fallimento appellato, per come risulterebbe dalla consulenza tecnica di parte prodotta innanzi al medesimo Tribunale di Salerno.
Si è costituito il fallimento Radim s.p.a., eccependo, nell’ordine, l’inammissibilità del documento sub 5 prodotto dalla parte appellante («nota di parte alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio Dott. Armando Mancusi»), in quanto non tempestivamente prodotto in primo grado, e l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi.
Nel merito, ha poi istato per la reiezione dell’appello, poiché i pagamenti asseritamente effettuati dall’appellante sarebbero comunque antecedenti alla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. nel giudizio innanzi al Tribunale civile: essi pertanto, non potrebbe essere portati in compensazione, poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado, ponendo a carico della parta appellante le sole spese della verificazione, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

