Accolto il ricorso di Merlino S.r.l. avverso le sanzioni in materia di accesso di minori alle sale gioco
Pubblicato il: 6/1/2024
Nel contenzioso, Merlino S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alfonso Celotto.
Con l’appello in esame, la società Merlino S.r.l. impugna la sentenza n. 6533 del 2024 con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, respingendo il ricorso n.r.g. 882 del 2024, dalla stessa proposto, ha confermato il provvedimento di chiusura per dieci giorni del locale “Las Vegas Play Park” ubicato a Fiume Veneto in via Pontebbana n. 23/b. Quanto detto dopo aver accertato il 23.3.2023 la violazione dell’art. 7, comma 8, D.L. n. 158/2012 (conv. dalla l. n. 189/2012) che vieta ai minori l’ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’art. 110 comma 6 lett. b) del Testo Unico di cui al R.D. n. 773/1931 (TULPS), e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
La violazione contestata veniva accertata quando il predetto esercizio commerciale era gestito dalla società Tabù S.r.l. La suddetta chiusura, disposta con determina direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopolo, Dipartimento III – Veneto e Friuli Venezia Giulia del 28.12.2023 prot. 18434/RU, conseguiva dunque all’avvenuto accertamento da parte della Polizia di Stato a carico del precedente gestore. Di talché l’impugnazione della Società Merlino S.r.l. che riteneva il provvedimento adottato illegittimo.
La sentenza impugnata ha affermato, in particolare, che «quale che fosse il soggetto “imputabile”, la ricorrente aveva, nel caso di specie, il preciso obbligo di vigilare e di impedire l'ingresso del minore identificandolo già prima che entrasse nel negozio di scommesse, organizzando, sotto la propria responsabilità, l'attività in modo tale da evitarne l'accesso anche solo occasionale nei locali dove si svolge esclusivamente un'attività di gioco con vincita in denaro - di per sé pericoloso e ad elevato rischio ludopatico - controllando le persone che partecipano ai giochi (in tal senso, questa Sezione II, n. 7880/2022).»
Avverso tale decisione vengono riproposte in chiave critica le medesime doglianze di cui al ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, n. 6533/2024, accoglie il ricorso n.r.g. 882/2023 e annulla la determina del 28.9.2023 prot. 18434/RU di chiusura del pubblico esercizio Las Vegas Play Park. Condanna le Amministrazioni appellate al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado in favore dell’appellante, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre oneri accessori, se dovuti.