Engie Servizi S.p.A. vince il contenzioso contro il Comune di Eboli
Pubblicato il: 6/1/2024
Nel contenzioso, Engie Servizi S.p.A. è affiancato dall'avvocato Francesco Vetrò.
Engie Servizi s.p.a. ha interposto, con atto notificato e depositato il 27 ottobre 2023, appello avverso la sentenza 29 giugno 2023, n. 1591 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il suo ricorso avverso la determinazione n. 1092 in data 18 ottobre 2022 con cui il responsabile del Comune di Eboli ha rideterminato in autotutela i canoni relativi alla gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione e per il conseguente accertamento del credito vantato a titolo di mancato pagamento degli importi in questione maturati nel 2022 per il servizio svolto in esecuzione del contratto di appalto del 24 febbraio 2009, ammontanti ad euro 749.445,77.
Con il predetto contratto il Comune di Eboli, all’esito di procedura di gara, ha affidato alla Cofathec Servizi s.p.a. (poi, Cofely Italia s.p.a. e oggi Engie Servizi s.p.a.) i “servizi di pubblica illuminazione comunale comprese le attività di messa in sicurezza tecnologica finalizzata al conseguimento del risparmio energetico”; il corrispettivo pattuito era pari ad euro 7.247.500,50 per venti anni (corrispondente ad un canone annuo di euro 362.375,03).
Con il ricorso in primo grado la società Engie Servizi ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1092 del 18 ottobre 2022, deducendo l’erroneità del calcolo effettuato dall’amministrazione e l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela; ha altresì chiesto l’accertamento del credito vantato nei confronti del Comune per il mancato pagamento dei canoni maturati nel 2022.
La sentenza qui appellata, come esposto, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo nell’assunto che l’atto di aggiornamento del corrispettivo debba ritenersi, nel caso di specie, un atto paritetico.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di primo grado.