Respinto il ricorso di IFCA S.p.A. relativo agli incrementi tariffari per i servizi assistenziali
Pubblicato il: 6/1/2024
Nel contenzioso, Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A. è affiancato dall'avvocato Franca Iuliano; Regione Toscana è assistita dall'avvocato Barbara Mancino; Azienda USL Toscana Centro è difesa dall'avvocato Lucio Coppola.
L’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza IFCA S.p.A. gestisce, in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale, la Casa di Cura «Villa Ulivella e Glicini» di Firenze. In occasione della crisi epidemiologica da Covid-19 l’Istituto è stato inserito nel piano adottato dalla Regione per fronteggiare l’emergenza pandemica nell’ambito del servizio sanitario regionale e ha messo a disposizione le strutture Ulivella e Glicini con 60 posti letto per pazienti Covid in virtù di specifico atto del 16 novembre 2020 recante “accordo contrattuale tra azienda USL Toscana Centro e Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza (IFCA) S.p.A. Casa di Cura Ulivella e Glicini per acquisizione di n° 60 posti letto per emergenza Covid 19 – attività di medicina rivolta ai pazienti Covid-19 – periodo 5 novembre 2020 – 31 gennaio 2021”.
Alla luce dell’attività svolta, l’IFCA, con istanza del 14 dicembre 2021, comunicata a mezzo PEC il 15 dicembre 2021, ha chiesto alla Regione e alla AUSL di assumere i provvedimenti attuativi di cui all'art. 4, comma 1 e 2 del D.L. n. 34 del 2020 nonché al D.M. del 12.8.2021 ai fini del riconoscimento dei relativi incrementi tariffari, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge e dagli accordi.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione regionale, l’Istituto ha promosso azione contra silentium da cui è, infine, scaturita la presa di posizione della Regione che ha giustificato di non poter riconoscere i fondi richiesti per mancanza di risorse.
Il primo giudice, dichiarata la cessata materia del contendere con riguardo all’azione avverso il silenzio, interrotto dal successivo provvedimento espresso di fonte regionale, ha respinto il ricorso per motivi aggiunti sul dirimente assunto che il quadro normativo vigente non imponesse in alcun modo l’incremento tariffario invocato dalla ricorrente, bensì rimettesse alla discrezionalità delle singole Regioni la possibilità di riconoscere tali incrementi alla luce dello stato di salute delle finanze regionali di talchè l’affermazione dell’assenza di copertura finanziaria appariva idonea e sufficiente a motivare la scelta di non prevedere aumenti tariffari.
L’IFCA ha, dunque, proposto appello avverso la statuizione di prime cure.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.