Respinto il ricorso di ISA S.p.A. relativo agli interventi di ampliamento commerciale di Dettori Market
Pubblicato il: 6/1/2024
Nel contenzioso, ISA S.p.A. è affiancata dagli avvocati Massimiliano Marcialis e Carla Valentino; il Comune di Arzachena è assistito dall'avvocato Stefano Forgiarini; Dettori Market S.r.l. è difesa dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero.
ISA S.p.A. impugnava la sentenza n. 813 del 2019 con cui il Tar Sardegna ha respinto l’originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento degli atti autorizzativi alla realizzazione dell'intervento relativo ad una struttura commerciale assentita a Dettori Market s.r.l.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava una unica articolata censura di appello: - violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 19 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, e della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 29 dicembre 2000, n. 55/108, in particolare dei punti 4, 5.3.2.1, 5.3.3 e 5.3.4., violazione d.lgs. 114 del 1998 sul calcolo degli standards.
L’amministrazione comunale appellata e la società originaria controinteressata si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Alla udienza di smaltimento dell’8 maggio 2024 la causa passava in decisione.
La presente controversia si concentra sulle modalità di calcolo degli standards urbanistici poste a base dei titoli assentivi dell’ampliamento della struttura commerciale di vendita di cui è titolare la società originaria controinteressata, in località Abbiadori del Comune di Arzachena.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, liquidate per ciascuna in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.