Aggiudicata al Centro Statistica Aziendale la gara per i servizi di indagine statistica e servizi connessi
Pubblicato il: 6/3/2024
Nel contenzioso, Ipsos S.r.l. è affiancata dall'avvocato Claudio De Portu; Mediatica S.p.A. è difesa dall'avvocato Giovanni Pesce; Centro Statistica Aziendale è assistito dagli avvocati Corinna Fedeli, Stefano Vinti e Dario Capotorto.
La società Ipsos, terza classificata in graduatoria, ha impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio l’aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento guidato dalla mandataria Centro Statistica Aziendale a r.l. della procedura di gara europea aperta indetta, con bando pubblicato sulla GUUE del 3 ottobre 2022 e sulla GURI del successivo 5 ottobre, da Consip s.p.a. a socio unico, in qualità di centrale di committenza, per conto dell’Istituto Nazionale di Statistica, per “l’affidamento del Servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3”, per un importo a base d’asta pari a € 34.291.650,00 (IVA esclusa) e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Avverso l’aggiudicazione e gli atti di gara impugnati (tra i quali il provvedimento di nomina della Commissione) Ipsos ha proposto cinque motivi di gravame.
La ricorrente ha poi contestato anche l’offerta del secondo graduato RTI Mediatica, oltre che per censure analoghe a quelle già proposte nei confronti del raggruppamento aggiudicatario col primo motivo di ricorso, anche per altri aspetti afferenti alla privacy (criterio 21).
La ricorrente ha quindi domandato l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento dei danni in forma specifica, con subentro nel contratto previa declaratoria di inefficacia o, in subordine, per equivalente.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo, disposta l’estromissione dal giudizio dell’Istat per difetto di legittimazione passiva e respinta l’istanza istruttoria avanzata dalla ricorrente (avente ad oggetto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla gara in capo al r.t.i. aggiudicataria) in quanto relativa a questione che esulava dal thema decidendum per come delineato dai motivi di ricorso proposti, ha respinto tutte le doglianze, ritenendole infondate.
Di tale sentenza Ipsos domanda la riforma, deducendone l’erroneità con il presente appello affidato a cinque motivi di impugnazione con cui ha sostanzialmente reiterato le doglianze formulate in primo grado, contestando le statuizioni di rigetto del Tribunale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.