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Accolti i ricorsi di Sky Italia avverso le sanzioni AGCM relative al pacchetto "Sky Calcio"


Pubblicato il: 6/4/2024

Nei contenziosi, Sky Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Marco D'Ostuni, Ottavio Grandinetti, Daniele Majori, Fausto Caronna e Marco Zotta.

Sky Italia S.r.l. ha avanzato due distinti ricorsi avverso le sentenze n. 09584/2020 e n. 01592/2021, entrambe relative a presunte anomalie e pratiche commerciali scorrette relative al "Pacchetto Sky Calcio".

Sky Italia s.r.l. ha appellato la sentenza n. 9584/2020, con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento n. 27545, con cui l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha accertato due pratiche commerciali scorrette della Società in relazione alle offerte del Pacchetto Calcio (rimodulato all’esito della gara indetta dalla Lega Calcio per l’assegnazione dei diritti per la trasmissione delle partite), e ha irrogato alla stessa la sanzione complessiva pari a 7.000.0000,00 (sette milioni/00) di euro.

Sky Italia s.r.l. ha altresì appellato la sentenza n. 1592/2021, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto avverso alcuni provvedimenti adottati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in relazione alla modifica delle condizioni contrattuali conseguenti alla rimodulazione del pacchetto “Sky Calcio”. 

Il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma aveva respinto integralmente i ricorsi introduttivi e il ricorso per motivi aggiunti. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul primo appello: i) lo accoglie in parte, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato nella sola parte relativa alla condotta sub b), e, comunque, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione; ii) compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio; iii) invita la Segreteria a trasmettere copia della presente sentenza anche all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul secondo appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.