Respinto il ricorso di Delcon per la fornitura di sistemi automatici per i laboratori di microbiologia toscani
Pubblicato il: 6/4/2024
Nel contenzioso, Delcon S.r.l. è affiancata dall'avvocato Marco Giustiniani; ESTAR è assistito dall'avvocato Annalisa Di Giovanni; Va.Ni.Ca. S.r.l. è difesa dagli avvocati Stefano Cresta e Claudia Cipriano.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Farmaci e Diagnostici n. 185 del 13 febbraio 2023, l’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale della Regione Toscana ha indetto una procedura aperta per l’acquisizione in service di vari sistemi automatici da destinare ai laboratori di microbiologia occorrenti alle aziende della Regione Toscana, articolata in n. 9 lotti: nella presente disamina assume rilievo il lotto 2, avente ad oggetto un sistema di colorazione di vetrini per microbiologia e aggiudicato in favore del raggruppamento temporaneo di imprese composto da Va.Ni.Ca. srl (mandataria) e Carl Zeiss s.p.a. (mandante).
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è insorta innanzi al TAR per la Toscana la Delcon s.p.a., seconda classificata, sostenendo - in estrema sintesi - che il R.T.I. VA.NI.CA. avrebbe dovuto essere escluso per aver offerto strumentazione e reagenti privi dei requisiti minimi obbligatori richiesti nel capitolato tecnico e che, comunque, la commissione avrebbe errato nell’attribuzione dei punteggi.
Il raggruppamento controinteressato ha notificato ricorso incidentale, lamentando a sua volta la mancata esclusione della società Delcon dalla procedura - per aver offerto prodotti privi dei requisiti tecnici essenziali previsti dalla legge di gara - e l’errata attribuzione dei punteggi premiali da parte della commissione giudicatrice.
All’esito del giudizio di primo grado, il TAR per la Toscana ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale sulla scorta di una compiuta rassegna di tutte le censure dedotte da Delcon.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge. Condanna la Società appellante alla rifusione in favore delle parti costituite delle spese di lite che si liquidano nell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna, oltre accessori di legge.