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Il CdS si pronuncia sul ricorso di Cosmopol relativo al servizio di prevenzione degli incendi nelle strutture sanitarie molisane


Pubblicato il: 6/5/2024

Nel contenzioso, Cosmopol S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa; ASREM è difesa dall'avvocato Antonio D'Aloia; GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.A. è assistito dagli avvocati Paolo Caruso e Luca Mazzeo; Califel S.r.l. è assistita dall'avvocato Giuliano Di Pardo.

Il presente contenzioso ha ad oggetto la procedura ad evidenza pubblica relativa alla gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto del servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento (cd. "squadra antincendio" ai sensi del d.m.19/03/15) per tutte le strutture ospedaliere di proprietà della A.S.Re.M..

A seguito della valutazione di anomalia, è stata esclusa l’offerta di GSA, con conseguente aggiudicazione della gara a Cosmopol; è stata altresì esclusa l’offerta del R.T.I. Elisicilia s.r.l. – Security Service per non avere presentato giustificazioni, con conseguente in graduatoria del raggruppamento CALIFEL.

Con sentenza non definitiva n. 359/2023 il T.A.R. del Molise: a) definitivamente pronunciando sul ricorso n. R.G. 235/2023, con cui G.S.A. aveva impugnato l’esclusione per anomalia della propria offerta, lo ha accolto, per l’effetto annullando il provvedimento di esclusione della G.S.A. dalla gara, e conseguentemente anche l’aggiudicazione dell’appalto  disposta in favore della Cosmopol, disponendo il rinnovo della verifica di congruità dell’offerta GSA; b) non definitivamente pronunciando sul ricorso n. R.G. 249/2023, con cui Califel aveva impugnato gli atti di gara (incluse alcune clausole del bando) nella parte in cui non avevano escluso le offerte di Cosmopol e di GSA (sia per ragioni pregiudiziali, sia perché anomale: nel caso di GSA per non aver valorizzato in sede di verifica di anomalia addizionali elementi di criticità), lo ha respinto per la parte relativa all’offerta GSA, mentre ha disposto incombenti istruttori per la parte relativa all’offerta Cosmopol, rinviando la decisione definitiva all’udienza del 20 marzo 2024.

L’indicata sentenza è stata impugnata, nel giudizio n. 1085/2024 r.g., con appello principale da Cosmopol e con appello incidentale dalla stazione appaltante (ASREM). Essa è stata altresì impugnata da Califel con il ricorso rubricato al n. 1310/2024 r.g., in relazione a tutti i capi con cui sono state respinte le censure proposte con il ricorso n. 249/2023.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riuniti gli appelli, li respinge e conferma la sentenza gravata. Spese compensate.