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Respinto il ricorso di Safety21 per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative bresciane


Pubblicato il: 6/5/2024

Nel contenzioso, Safety21 S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giovanni Corbyons; la Provincia di Brescia è assistita dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi; Bi Solution Onlus è difesa dagli avvocati Francesco Goisis e Miriam Allena.

Con ricorso r.g. n. 426/2023 Safety21 S.p.a. ha impugnato il bando e gli altri atti di gara relativi alla procedura aperta “a rilevanza comunitaria per l’affidamento, in forma aggregata, tramite accordo quadro con un unico fornitore, del servizio di supporto alla gestione degli atti sanzionatori amministrativi emessi dal comando di Polizia Provinciale di Brescia e dai comandi di Polizia Provinciale e Polizia Locale aderenti, per la durata di 4 anni”, nonché, con motivi aggiunti, la relazione del 19 settembre 2023 del dirigente dell’Area dei Servizi ai Comuni.

Con ricorso r.g. n. 653/2023 Safety21 ha impugnato la determinazione dirigenziale del Settore Vigilanza e Sicurezza - Direzione Amministrativa della Provincia di Brescia n. 1649/2023 del 27 luglio 2023, con cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore di Bi Solution Soc. coop. sociale Onlus, mandataria del costituendo RTI con Open Software S.r.l., Municipia S.p.a., nonché, con motivi aggiunti, le relazioni del dirigente dell’Area dei Servizi ai Comuni, del 19 settembre 2023 e del 26 ottobre 23.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 960 del 29 dicembre 2023, quanto al primo ricorso, dichiarava irricevibile il ricorso principale e inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti; quanto al secondo, respingeva il ricorso principale perché in parte infondato e in parte inammissibile, e dichiarava inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti.

La sentenza è stata appellata da Safety21 S.p.a., con riferimento alle sole statuizioni relative al ricorso concernente l’aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di parziale inammissibilità e di parziale reiezione del ricorso di primo grado. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della Provincia di Brescia e di Bi Solution Soc. Coop. Soc. Onlus, che si liquidano in euro 5000 ciascuna, oltre ad oneri di legge.