Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Accolto il ricorso del Consorzio Acque Depurazione contro Publiservizi S.p.A.


Pubblicato il: 6/5/2024

Nel contenzioso, Co.A.D. è affiancata dall'avvocato Gaetano Viciconte; Publiservizi S.p.A. è difesa dagli avvocati Riccardo Farnetani e Lorenzo Stanghellini.

La controversia riguarda due accordi di programma, 10 giugno 1998 e 9 luglio 1998, e gli atti successivamente intervenuti, relativi all’acquedotto denominato il “Pollino”.

I Comuni di Pescia, Monsummano Terme, Buggiano, Uzzano, Massa Cozzile, Pieve a Nievole, Larciano e Lamporecchio, tutti appartenenti alla zona della Valdinievole, utilizzano l’acquedotto. La gestione dello stesso è stata affidata dal Comune di Pescia al CO.A.D., Consorzio Acque Depurazione, che è un consorzio pubblico tra i Comuni di Pescia e di Villa Basilica.

A seguito di una serie di carenze idriche verificatesi nel 1998, le Amministrazioni comunali di Monsummano Terme, Pescia, Uzzano, Pieve a Nievole, Larciano, Lamporecchio, Publiservizi e COAD hanno stipulato, in data 10 giugno 1998, un accordo di programma avente ad oggetto il potenziamento, mediante lavori di manutenzione, della rete idrica per una spesa complessiva pari a £ 4.500.000.000.

L’accordo di programma è stato successivamente modificato dal successivo accordo del 9 luglio 1998 in relazione alla ripartizione della spesa (da effettuarsi, escluso il Comune di Pescia, per il 50% in proporzione al numero degli abitanti, risultante dall’ultimo censimento, e per il restante 50% in base al consumo effettuato da ciascun Comune) e ha visto l’adesione successiva anche delle Amministrazioni comunali di Buggiano e Massa Cozzile. Ritenendo di aver titolo a farsi rimborsare da Publiservizi le spese di alcuni lavori, COAD ha emesso la fattura 20 dicembre 2020 n. 191 per un importo di € 67.139,40.

COAD (nel frattempo, messo in liquidazione) ha presentato ricorso al Tar Toscana, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento. 

Il Tar, con sentenza 25 febbraio 2021 n. 308, ha in parte respinto il ricorso e ha dichiarato “il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto dichiara nullo il capo della sentenza relativo alla giurisdizione e respinge per il resto l’appello, così confermando la sentenza nella rimanente parte. Spese del doppio grado di giudizio compensate.