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La Cassazione si pronuncia sul ricorso di ATI S.r.l. in materia di elusione fiscale


Pubblicato il: 5/21/2024

Nel contenzioso, Articoli Tecnici Industriali S.r.l. è affiancata dagli avvocati Massimo Basilavecchia, Alberto Renda e Gianluca Stancati.

L’Agenzia delle entrate - Ufficio di Fabriano notificò alla Società A.T.I. s.r.l., in qualità di incorporante della FIN.ATI s.r.l. e ai signori Massimo Porcarelli e Michele Porcarelli richiesta di chiarimenti, ai sensi dell’art.37 bis, quarto comma, del d.P.R. n.600 del 1973, contestando l’intento elusivo in merito alle operazioni di cessione della partecipazione del 40% in Jet Air s.r.l. da parte dei signori Michele Porcarelli e Massimo Porcarelli alla Fin. ATI s.r.l. e del successivo trasferimento della medesima partecipazione dalla FIN.ATI alla Canto Alto s.r.l.

L’Ufficio, ritenuto che le memorie depositate dai contribuenti non ostacolassero la configurabilità dell’operazione elusiva, notificò alla A.T.I. s.r.l., in qualità di incorporante la FIN.ATI s.r.l., avviso di accertamento con il quale, considerando elusiva l’operazione di cessione della partecipazione del 40% in Jet Air s.r.l. da parte dei signori Porcarelli a FIN.ATI s.r.l., provvide a rimuovere tutti i componenti di redditi collegati all’operazione, effettuando una riliquidazione dell’IRPEG dovuta dalla Società e rettificando il credito IRPEG, dichiarato nel modello unico 2004, con il recupero dell’importo non spettante.

Contemporaneamente l’Ufficio notificò a Massimo Porcarelli e a Michele Porcarelli distinti avvisi di accertamento con i quali rimosse i componenti di reddito legati alla suddetta operazione elusiva, ossia il vantaggio fiscale derivante dall’omessa tassazione dei dividendi erogati dalla Jet Air s.r.l. in capo ai due soci, e riliquidò l’IRPEF dovuta per l’anno di imposta 2003.

Gli atti impositivi vennero separatamente opposti dalla Società e dai signori Michele Porcarelli e Massimo Porcarelli.

In dettaglio, la Commissione tributaria provinciale di Ancona, rigettate le eccezioni preliminari, accolse, nel merito, il ricorso proposto dalla Società, non ritenendo provato l’abuso e il vantaggio fiscale derivante dall’operazione. La decisione, appellata da entrambe le parti, è stata riformata, con la sentenza n.1354 del giorno 8 novembre 2021, dalla Commissione tributaria regionale delle Marche la quale ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e rigettato l’appello incidentale proposto dalla Società.

Avverso detta sentenza l’A.T.I. s.r.l. ha proposto ricorso (iscritto al n.r.g. 8633/2022), articolato su quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.

La Cassazione riuniti i ricorsi, accoglie il primo e il secondo motivo di tutti i ricorsi principali, rigettati i restanti; accoglie i ricorsi incidentali proposti dall’Agenzia delle entrate nei procedimenti iscritti ai n.r.g. 8635/2022 e 8637/2022; cassa le sentenze impugnate, nei limiti dei motivi dei ricorsi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.