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La Cassazione accoglie il ricorso di Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. in materia IRES e IRAP


Pubblicato il: 5/22/2024

Nel contenzioso, Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. è affiancata dall'avvocato Caterina Corrado Oliva.

Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance s.a. (in seguito “s.a.”), società di assicurazioni di diritto rumeno, propone ricorso, affidato a ventitré motivi e supportato da memoria, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della medesima società contro tre avvisi d’accertamento, relativi all’Ires ed all’Irap di cui agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010.

Si legge nel ricorso che tali atti impositivi erano « pervenuti al sig. Giuseppe De Cristofaro», il quale «comunicò all'esponente [ la s.a. ricorrente] di aver ricevuto tre avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2008 (atto n.TF503AF00009), 2009 (atto n. TF503AF00014) e 2010 (atto n. TF503AF00027), intestati ad una presunta stabile organizzazione (in seguito “s.o.”) in Italia della City Insurance, di cui il predetto De Cristofaro sarebbe "amministratore di fatto". La sede di tale presunta stabile organizzazione sarebbe nel Comune di Napoli […], nel luogo dove aveva sede tale Wholesale Insurance Broker s.r.l., società attiva come società di brokeraggio nel settore assicurativo dal febbraio 2011 […]».

Come si legge nella sentenza qui impugnata, la CTP aveva accolto il ricorso proposto dalla società rumena, sostenendo che non risultava adeguatamente provato che la stessa disponesse di una s.o. nel territorio italiano; mentre la CTR ha accolto l’appello erariale, ritenendo «assolutamente provato che la Societatea Reasigurare City Insurance s.a. disponeva di una stabile organizzazione operante sul territorio Italiano.». L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso.

La Corte accoglie i motivi primo, secondo, quinto, ottavo, decimo, dodicesimo, quattordicesimo e sedicesimo; rigetta il settimo, il nono, l’undicesimo, il tredicesimo, il quindicesimo ed il diciannovesimo; dichiara inammissibili il diciassettesimo ed il diciottesimo; dichiara assorbiti il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il ventesimo, il ventunesimo, il ventiduesimo ed il ventitreesimo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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