Accolto il ricorso di ING Bank NV contro AE in materia IRES
Pubblicato il: 5/23/2024
Nel contenzioso, ING Bank N.V. è affiancata dagli avvocati Luigi Cardascia e Raffaele Sgambato.
ING Direct N.V. Succursale italiana - poi incorporata da ING BANK N.V. – Milan Branch, avente sede in Olanda e domicilio fiscale in Italia - presentava il 21.7.2015 istanza di rimborso di maggiori imposte che riteneva di aver versato in relazione agli anni 2008 e 2009, in conseguenza della solo parziale deduzione di taluni costi. Esponeva la Banca di aver operato negli anni precedenti, 2006 e 2007, accantonamenti di somme, che aveva fatto concorrere quali componenti negative del reddito nelle competenti basi imponibili. Resasi conto di essere incorsa in errore, perché gli accantonamenti non presentavano il requisito dell’inerenza, negli anni 2008 e 2009 la Banca aveva provveduto al rilascio degli accantonamenti, indicandoli contabilmente quali sopravvenienze attive, con la conseguenza di ridurre l’importo dei costi (inerenti e) deducibili registrati in quegli anni.
L’Agenzia delle Entrate contestava mediante avvisi di accertamento gli accantonamenti di costi non inerenti effettuati negli anni 2006 e 2007, ed esigeva il versamento del dovuto a causa dell’indebita deduzione. La Banca non contestava gli accertamenti e provvedeva al versamento di quanto dovuto.
In conseguenza dei pagamenti d’imposta effettuati, però, rilevava l’Istituto di credito che, in considerazione del fatto che l’ammontare degli accantonamenti era stato riversato negli anni successivi, il 2008 ed il 2009, quale sopravvenienza attiva, ciò aveva comportato in quegli anni una minore deduzione di costi pur deducibili. Si era però verificato un non dovuto versamento di maggiori imposte, perché era stata versata l’imposizione in relazione ai costi non inerenti accantonati, e poi anche una nuova imposizione sugli stessi valori per effetto della minore deduzione di costi inerenti negli anni 2008 e 2009. In conseguenza proponeva la sua istanza restitutoria, ritenendo che si fosse verificato un fenomeno di “doppia imposizione”.
L’Amministrazione finanziaria rigettava l’istanza di rimborso, con provvedimenti di diniego n. 177658/2016 e n. 177679/2016, oggetto del presente giudizio, ritenendo la pretesa restitutoria non fondata.
La Banca impugnava il rigetto della sua domanda di rimborso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che respingeva il ricorso della contribuente.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, la società spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che confermava la decisione adottata dalla CTP.
La Banca ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. La società ha pure depositato memoria.
La Cassazione accoglie il ricorso introdotto da ING BANK N.V. – Milan Branch, quale incorporante di ING LEASE (Italia) Spa, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’istanza di rimborso proposta dalla contribuente.