Rigettato il ricorso di Autovè contro Equitalia in materia di tassazione automobilistica
Pubblicato il: 5/29/2024
Nel contenzioso, Autovè S.r.l. è affiancata dall'avvocato Paolo Di Gravio; Equitalia Sud S.p.A. è difesa dall'avvocato Gioacchino Fabio Bifulco.
La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso una cartella di pagamento (n. 01720130004341050), emessa da Equitalia sud s.p.a. nei confronti della Autovè s.r.l. riguardante il pagamento di tasse automobilistiche relative all’anno 2008.
La CTP ha rigettato il ricorso.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando l’appello proposto dall’attuale ricorrente, sulla base delle seguenti ragioni: - è infondata l’eccezione di prescrizione per tre ordini di ragioni: a) l’eccezione avrebbe dovuto essere proposta all’ente impositore, in quanto attinente all’esistenza e all’estinzione del rapporto; b) l’eccezione è generica, in quanto è priva dell’indicazione del dies a quo della prescrizione e del giorno in cui essa sarebbe maturata; c) le tasse si riferiscono all’anno 2008, dalla cartella emerge che gli avvisi sono stati notificati il 21.12.2011 e che il ruolo è stato reso esecutivo l’11.1.2013; dunque è pacifica la notifica degli avvisi entro la fine del terzo anno successivo all’anno di imposta, con conseguente interruzione della prescrizione d) il ricorso è stato proposto prima del decorso dell’ulteriore triennio dal 21.12.2011; dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la tassa scadeva nel dicembre 2008 e, quindi, l’avviso è stato notificato prima della scadenza del triennio; dallo stesso documento emerge che l’11.11.2011 è stato effettuato anche un sollecito; è infondata l’eccezione di difetto di motivazione, in quanto dalla cartella si ricava la causa della pretesa, con l’elenco analitico delle imposte non pagate e della data di notifica dell’avviso, mentre il calcolo degli interessi è stato effettuato secondo i criteri legali; - con riferimento alla tardiva costituzione dell’appellata, l’appellante non indica quali eccezioni in senso stretto e quali difese siano oggetto di decadenza, anzi nello stesso ricorso precisa che l’appellata non ha richiesto alcuna prova, né sollevato alcuna eccezione; - l’eccezione di difetto di costituzione dell’appellata è infondata, in quanto al dott. Michele Grosso sono stati conferiti i più ampi poteri di difesa in ogni grado di giudizio; - la mancanza di data in calce alla comparsa di costituzione e alla procura non è motivo di nullità degli atti, in quanto, in mancanza di data della comparsa di costituzione, può ritenersi che la sua data sia quella del deposito; il riferimento della procura all’atto difensivo supera anche ogni eventuale problema relativo alla data della stessa; il deposito della comparsa unitamente alla procura fuga il dubbio che essa sia stata rilasciata non già prima o contemporaneamente alla costituzione in giudizio, ma solo dopo.
La ricorrente propone ricorso fondato su sei motivi, la controricorrente si costituisce con controricorso, il P.G. con conclusioni scritte si è espresso per il rigetto del ricorso.
La Corte rigetta il ricorso.