Respinto il ricorso di L'Ulivo S.r.l. in materia di monetizzazione delle aree di parcheggio nel Comune di Rimini
Pubblicato il: 6/6/2024
Nel contenzioso, L'Ulivo S.r.l. è affiancata dagli avvocati Benedetto e Giacomo Graziosi; il Comune di Rimini è assistito dall'avvocato Federico Gualandi.
La società L’Ulivo s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 996/2018, con la quale il T.a.r. per l’Emilia-Romagna, sez. I, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, avente ad oggetto la domanda di accertamento della congruità delle somme richieste dal Comune di Rimini (€ 91.531,67), a titolo di monetizzazione delle aree da destinare a standard (parcheggio).
La società appellante ha realizzato un intervento edilizio nel territorio del Comune di Rimini, in via Vega (angolo via Pegaso), in forza del permesso di costruire del 2 novembre 2009 prot. 170935.
In relazione all’intervento edilizio in questione, il Comune di Rimini ha chiesto il pagamento di un contributo di costruzione quantificato in € 65.890,29 (di cui € 11.209,85 per oneri di urbanizzazione primaria, € 22.417,53 per oneri di urbanizzazione secondaria ed € 32.262,91 per costo di costruzione).
Con nota del 25 novembre 2010, la società aveva contestato la ragionevolezza della pretesa, evidenziando che la cessione ha ad oggetto aree già sfruttate dall’intervento edificatorio e come tali prive di residua capacità edificatoria.
Il Comune di Rimini, con la nota del Direttore dell’Ufficio Patrimonio del 22 dicembre 2010, aveva giustificato il fondamento giuridico della pretesa della Amministrazione, richiamando l’art. 37 del T.U. n. 327/2001, a mente del quale l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è calcolata in base al valore venale, tenendo conto delle possibilità legali ed effettive di edificazione.
Con ricorso notificato il 3 ottobre 2011 e depositato il 12 ottobre successivo, la società L’Ulivo s.r.l. ha adito il T.a.r. per l’Emilia Romagna, chiedendo di accertare e dichiarare che la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio, effettuata dalla Amministrazione comunale, era erronea e che la somma richiesta a tale titolo (€ 91.531,07) era illegittima e doveva essere rideterminata in relazione al valore di mercato di terreni non edificabili.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante al pagamento in favore del Comune di Rimini delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.