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Accolto l'appello di ETA per l'accesso ai meccanismi incentivanti per l'impianto sito in Manfredonia


Pubblicato il: 6/6/2024

Nel contenzioso, ETA - Energie Tecnologie Ambiente S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Fonderico, Lucia Fortunato e Gianni Guarnieri.

ETA S.p.A. (“ETA”) è titolare di un impianto di produzione di energia elettrica, di potenza elettrica pari a 16,8 MWe e termica pari a 61,9 MWt, alimentato con combustibile solido secondario (CSS, ex CDR) ed ubicato in località Paglia, nel comune di Manfredonia. L’impianto - realizzato nell’ambito del secondo protocollo aggiuntivo al Contratto d’Area di Manfredonia, stipulato in data 19.03.1999, ai sensi dell’art. 2, commi 203 ss., l. n. 662/1996 - è entrato in esercizio in data 30.11.2012.

L’appellante dava seguito, con riserva, a quanto prescritto dalla Regione Puglia, inoltrando in data 01.04.2007 l’istanza di VIA, con annesso Studio di Impatto Ambientale, nonché, in data 14.05.2007, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D. Lgs. 59/2005. La procedura di VIA “postuma” si concludeva con la determinazione regionale favorevole n. 129 del 12.03.2009, recante prescrizioni che rendevano necessario il rilascio di una variante al Permesso di costruire (rilasciata dal Comune di Manfredonia in data 15.09.2009).

Con determinazione regionale n. 437 del 14.09.2010, veniva infine rilasciata l’AIA, mediante la quale veniva definitivamente autorizzato l’esercizio dell’impianto.

 L’appellante espone che, dato che l’accesso al regime incentivante dei certificati verdi (CV) risultava subordinato, ai sensi del D.M. 18.12.2008 (art. 4, comma 2, lett. c), all’ottenimento (anche) dell’Autorizzazione Unica (“A.U.”) di cui all’art. 12, d.lgs. 387/2003, - in via del tutto cautelativa - con nota del 22.10.2013 chiedeva alla Regione Puglia “di voler esaminare e valutare … se sussistano le condizioni ed i presupposti per potersi procedere alla richiesta ed al rilascio di autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. 387/2003 e s.m.i. ‘a posteriori’ e con eventuale effetto sanante (ex tunc), anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, L.R. Puglia n. 25 del 24.09.2012”. L’appellante, non avendo ricevuto riscontro alla citata nota del 22.10.2013, provvedeva a presentare in data 20.12.2013 una istanza di rilascio di A.U. “a posteriori” e con eventuale effetto sanante (ex tunc), da rilasciare sulla scorta dei pregressi atti di assenso ottenuti per l’iniziativa.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso di primo grado e con i successivi motivi aggiunti. Compensa le spese di lite rispetto al Comune di Manfredonia e condanna la Regione Puglia alla refusione delle spese di lite in favore dell’appellante, che si liquidano complessivamente in €8.000, oltre accessori come per legge e oltre al rimborso del C.U. dei due gradi di giudizio.