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Accolto il ricorso di OMB Technology S.p.A. per l'adeguamento dei prezzi all'aumento delle materie prime


Pubblicato il: 6/7/2024

Nel contenzioso, OMB Technology S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alberto Salvadori e Fabrizia Patane'; AMA S.p.A. è assistita dall'avvocato Stefano Scicolone.

Le società appellanti, riunite in ATI – premesso di aver partecipato ad una gara (bando pubblicato in data 25 maggio 2020) indetta da AMA s.p.a. per la fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata ed indifferenziata, all’esito della quale sono risultate aggiudicatarie dei primi cinque lotti relativi alla fornitura di cassonetti porta rifiuti in metallo – in data 30 luglio 2021, ossia il giorno stesso della sottoscrizione dei contratti, hanno presentato un’istanza di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 del d.lgs n. 50/2016, rappresentando che “il sopraggiunto fenomeno dell’aumento dei prezzi delle materie prime ha inevitabilmente destabilizzato l’equilibrio finanziario che, in buona fede, si era cristallizzato al momento della presentazione dell’offerta”.

A seguito della nota di AMA s.p.a. del 12 agosto 2021, l’istanza di revisione dei prezzi è stata integrata in data 30 dicembre 2021 con la quantificazione dei costi (specificando l’aumento del costo per la realizzazione di un cassonetto del 39,40% rispetto a quanto formulato con l’offerta), a cui ha fatto seguito un riscontro da parte di AMA s.p.a. con apposita nota in data 21 gennaio 2022.

In particolare, con tale nota è stata rilevata l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di revisione dei prezzi che, se confermata, per come quantificata, avrebbe piuttosto condotto alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, con la precisazione che AMA s.p.a. “quanto alla parte di fornitura già realizzata o in via di consegna non potrà che riconoscere il prezzo offerto in sede di gara, senza alcun aumento”.

Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto “alcun silenzio può ravvisarsi sulla seconda istanza di revisione prezzi del 26 maggio 2022, essendo questa sostanzialmente sovrapponibile alla prima, formulata il 30 luglio 2021 (e integrata il 30 dicembre 2021), prontamente riscontrata - con provvedimento espresso negativo - dalla stazione appaltante in data 21 gennaio 2022” con conseguente applicazione del “pacifico e risalente principio, per il quale una volta che sia stato adottato un atto espresso, non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di provvedere, neanche in sede di riesame”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordina ad AMA s.p.a. di adottare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, un provvedimento espresso sull’istanza di revisione prezzi presentata dalla parte appellante in data 26 maggio 2022.