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Il CdS si pronuncia sui ricorsi in materia di contributo di gestione AGCOM per l'anno 2022


Pubblicato il: 6/7/2024

Nel contenzioso, Telecom Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi; Postepay S.p.A. è assistita dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca; Wind Tre S.p.A. è difesa dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi; Sky Italia S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori.

Il Consiglio di Stato dispone la riunione ex art. 96 c.p.a. degli appelli n. R.G. 6256 del 2023 e n. R.G. 6313 del 2023 in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Considerato che questa Sezione ha, con sentenza n. 10635/2023, pur in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermato l’annullamento delle delibere n. 376/21/CONS del 18 novembre 2021 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche”, n. 228/21/CONS della medesima Autorità, recante “Rendiconto ex articolo 34, comma 2-ter del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Anno 2020”, n. 429/21/CONS della medesima Autorità, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, oggetto, ex aliis, anche del presente giudizio.

Considerato che la sentenza n. 10635/2023 della Sezione risulta transitata in rem iudicatam, essendo anche decorso il termine (dimidiato ex art. 119 c.p.a.) per proporre il ricorso per cassazione o la revocazione ordinaria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente decidendo, previa loro riunione, sugli appelli, come in epigrafe proposti: in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite del doppio grado di giudizio.