Accolto il ricorso di AGCOM contro RAI relativo al contributo annuale all'autorità
Pubblicato il: 6/7/2024
Nel contenzioso, RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe De Vergottini e Marco Petitto.
Con ricorso notificato il 19 aprile 2019 e depositato il 2 maggio 2019 RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito anche solo “RAI”) ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, domandandone l’annullamento, la delibera della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche l’“Autorità” o “A.G.Com.”) n. 527/18/CONS del 30 ottobre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 20 febbraio 2019 recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2019 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media” nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a detto provvedimento e, in particolare, il D.P.C.M. del 26 novembre 2018 con il quale è stata approvata la suddetta delibera AGCOM n. 527/18/CONS e la delibera A.G.Com. n. 19/19/CONS del 22 gennaio 2019, disponibile sul sito www.agcom.it dal 19 febbraio 2019, recante “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2019 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media” e suoi allegati.
Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In particolare, ha osservato che “Le citate delibere nn. 527/18/CONS e 19/19/CONS, oggetto dell’odierno giudizio, sono state annullate, nell’ambito di ricorsi promossi da altri operatori, dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione VI, 12 gennaio 2022 n. 209. Con forza giudicato erga omnes, trattandosi di atti generali, i provvedimenti oggetto di impugnativa sono stati dunque annullati in via definitiva; per l’effetto, dovendosi dare atto della cessazione della materia del contendere”.
Con ricorso notificato il 24 gennaio 2024 e depositato l’1 febbraio 2024 l’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con reiezione nel merito del ricorso di primo grado, previa concessione di tutela cautelare nelle forme dell’art. 55 comma 10 c.p.a..
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti e sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado compensate.