Accolto il ricorso di Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research s.r.l. per la revisione dei tetti di spesa per l'anno 2020
Pubblicato il: 6/8/2024
Nel contenzioso, Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research s.r.l. è affiancata dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone e Giancarlo Luglini; ASL Taranto è assistita dall'avvocato Mariangela Carulli; Regione Puglia è difesa dagli avvocati Isabella Fornelli e Paolo Scagliola.
La Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research gestisce il presidio “D’Amore Hospital” di Taranto, struttura autorizzata all’esercizio nelle discipline di chirurgia generale e di ortopedia e traumatologia per 50 posti letto, di cui 40 accreditati.
Nel contesto del potenziamento delle reti di assistenza sanitaria territoriale resosi necessario per fronteggiare l’emergenza causata dalla pandemia da covid 19, nel periodo 24 marzo – 3 giugno 2020 (quindi per 72 giorni), presso il “D’Amore Hospital” è stato trasferito il reparto di oncoematologia del presidio ospedaliero pubblico “San Giuseppe Moscati” di Taranto (lo stesso presidio è stato infatti riconvertito in hub covid 19 e si è dunque dovuto evitare di esporre al virus pazienti fragili ed immunodepressi).
Presso la struttura della clinica D’Amore sono stati quindi trasferiti gli arredi, i beni e le forniture utili al funzionamento del reparto di ematologia ed è stata disposta la dislocazione del personale dell’Asl di Taranto al fine di organizzare il reparto di oncoematologia presso la parte di struttura immobiliare messa a disposizione.
Con deliberazione n. 1131 del 29 maggio 2020, il Direttore generale dell’Asl di Taranto ha determinato il fondo unico di remunerazione e dei tetti di spesa provvisori per l’acquisito di prestazioni da erogarsi nell’anno 2020 in regime di ricovero ordinario da parte delle Strutture Private Accreditate insistenti nel suo ambito territoriale. In applicazione della delibera di Giunta regionale n. 525 dell’8 aprile 2020 (avente ad oggetto l’istituzione della rete ospedaliera di emergenza “Piano Ospedaliero SARS – Cov2” e adottata ai sensi dell’art. 3 del DL 17 marzo 2020 n. 18), l’Asl ha quindi determinato in euro 5.500,00 al mese l’indennità da corrispondere alla casa di cura D’amore per il periodo di utilizzo corrispondente alla permanenza nella sua sede del reparto di oncoematologia, precisando che “la stima è stata effettuata avuto riguardo, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 8, del D.L. n. 18/2020, ai valori medi delle correnti quotazioni di mercato per le zone e le tipologie d’immobile di interesse” e che comunque l’indennità così determinata andava portata in detrazione dal tetto di spesa assegnato per il periodo corrispondente alla permanenza del reparto di ematologia.
Contro la suddetta determinazione la società Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research ha proposto ricorso al Tar di Bari che ha respinto il gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 6672 del 2023, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.