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Respinto il ricorso dell'Onlus Arca di Noè per l'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani


Pubblicato il: 6/8/2024

Nel contenzioso, Associazione Onlus Arca di Noé è affiancata dall'avvocato Michele Cancellaro; il Comune di San Marco in Lamis è assistito dall'avvocato Michele Orsogna.

L’associazione onlus “Arca di Noè” ha interposto appello nei confronti della sentenza 26 maggio 2023, n. 805 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso l’avviso, in data 2 dicembre 2022, di indizione, da parte del Comune di San Marco in Lamis, della “procedura sottosoglia […] finalizzata all’affidamento del servizio di mantenimento e ricovero dei cani riconducibili al territorio […] ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), e art. 6, comma 8, della l.r. Puglia 7 febbraio 2020, n. 2, presso struttura privata autorizzata come canile rifugio”.

In data 10 dicembre 2022 il Comune ha inviato un avviso di manifestazione di interesse al servizio di mantenimento e ricovero dei cani, al quale l’associazione appellante ha aderito. E’ dunque intervenuta, in data 2 dicembre 2022, la determina di indizione della procedura di gara, oggetto del ricorso di primo grado, tramite RDO sul MePA, alla quale l’associazione “Arca di Noè” non ha partecipato.

Con il ricorso in primo grado ha impugnato gli atti indittivi della procedura, deducendo che la gara non poteva essere espletata in quanto non era stato emanato il regolamento regionale attuativo della l.r. Puglia n. 2 del 2020 (necessario per l’individuazione del modello di gara e dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei canili-rifugio), lamentando altresì la presenza nell’art. 1 del bando di una clausola escludente (in quanto imponente un titolo specifico di disponibilità della struttura da destinare a canile al momento della presentazione dell’offerta), nonché la violazione del principio del legittimo affidamento dell’associazione ricorrente alla prosecuzione del servizio in forza di convenzione.

 La sentenza appellata, come premesso, ha respinto il ricorso nella considerazione che la mancata adozione del regolamento non impediva l’applicazione della nuova disciplina contenuta nella l.r. n. 2 del 2020, caratterizzata dalla presenza di norme di portata cogente; ha altresì negato la natura escludente della clausola contenuta nell’art. 1, che avrebbe natura meramente esplicativa con riguardo al titolo giuridico di disponibilità della struttura da destinare a canile, costituente peraltro requisito del tutto esigibile.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio.